COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ARPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE GILBERTO REA FINO AL 31.12.2007 E DEL CALCIATORE ALESSANDRO PROIA FINO AL 31.12.2004 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 23.1.2003 RECLAMO DEL CALCIATORE CIRO TOMEI (S.S. ARPINO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: ARPINO – COLFELICE del 19.1.2003 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ARPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE GILBERTO REA FINO AL 31.12.2007 E DEL CALCIATORE ALESSANDRO PROIA FINO AL 31.12.2004 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 23.1.2003 RECLAMO DEL CALCIATORE CIRO TOMEI (S.S. ARPINO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: ARPINO – COLFELICE del 19.1.2003 – Campionato di II Categoria) Si ritiene di riunire in un unico contesto i reclami di cui in epigrafe riferendo gli stessi ai fatti contingenti la medesima partita. Assumono i ricorrenti che non rispondono assolutamente a vero gli addebiti contestati agli stessi in sede di referto e nella specie: a- l’assistente arbitrale REA GILBERTO avrebbe soltanto dato una spinta all’arbitro in un momento di stizza; b- il calciatore PROIA ALESSANDRO si sarebbe recato insieme agli altri giocatori a protestare nei confronti dell’arbitro per la concessione di un calcio di rigore, assolutamente inesistente, ed avrebbe preso per un braccio lo stesso per farlo recedere dalla decisione; c- il calciatore TOMEI CIRO non sarebbe rientrato assolutamente in campo dopo essere stato espulso e non avrebbe colpito l’arbitro con due schiaffi, ma l’avrebbe soltanto apostrofato con parole pesanti e minacciose, prima dell’espulsione; allega a riguardo dichiarazioni rilasciate da due giocatori della squadra avversaria che lo scagionano completamente. Il direttore di gara, convocato davanti a questa Commissione, conferma puntualmente quanto riportato in sede di referto e precisa che al 40° del 2° tempo, a seguito di una evidentissima trattenuta in area, non poteva non assegnare un calcio di rigore a favore della Società COLFELICE, suscitando la violenta reazione da parte dei giocatori della Società ARPINO e nella fattispecie il Signor REA GILBERTO che funzionava da guardalinee, si sarebbe precipitato verso di lui, colpendolo con un pugno alla spalla ed il tutto accompagnato da violente proteste; il calciatore PROIA ALESSANDRO lo ha colpito con uno schiaffo alla testa mentre era accerchiato da altri giocatori; il calciatore TOMEI CIRO è effettivamente rientrato in campo dopo il 46° del II tempo e lo ha colpito con due schiaffi. A prescindere dalla considerazione che gli atti ufficiali di gara rivestono, com’è noto, carattere di natura privilegiata, la sicurezza con cui il direttore di gara ha confermato quanto dichiarato al riguardo in sede di referto, sconfessando pienamente l’assunto dei ricorrenti, non da spazio ad una possibile rivisitazione della posizione dei sopraccitati, le cui squalifiche appaiono del tutto congrue; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare le squalifiche: dell’assistente dell’arbitro REA GILBERTO sino al 31.12.2007; del calciatore TOMEI CIRO fino al 30.6.2005. La tassa reclamo va incamerata.
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