COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.C. POGGIO BUSTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 E 31.12.2003 RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI DESIDERI MARCO E FALILO FRANCESCO NONCHE’ RELATIVAMENTE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 9.1.2003 (Gara: CITTA’ DUCALE – POGGIO BUSTONE del 5.1.2003 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.C. POGGIO BUSTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 E 31.12.2003 RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI DESIDERI MARCO E FALILO FRANCESCO NONCHE’ RELATIVAMENTE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 9.1.2003 (Gara: CITTA’ DUCALE – POGGIO BUSTONE del 5.1.2003 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali, § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § con reclamo inoltrato ritualmente la Soc. POGGIO BUSTONE ha impugnato tutte le decisioni disciplinari, ivi compresa la perdita della partita, come in epigrafe descritte. Assume la reclamante che i fatti, come concretizzati e riportati nel referto, non possono giustificare la sospensione della partita, non essendosi verificati atti particolarmente violenti nei confronti dell’arbitro e non sussistendo una situazione di reale pericolo che potesse consigliare tale decisione di natura precauzionale. Sostiene, altresì, che non è stato il capitano DESIDERI MARCO a spingere l’arbitro, bensì il calciatore SANTORI GERMANO; § il direttore di gara, davanti a questa Commissione conferma quanto riportato in sede di primo referto, precisando che il giocatore che lo ha spinto ed ingiuriato era senz’altro il capitano della squadra DESIDERI MARCO; § per quanto attiene alla posizione del succitato calciatore DESIDERI MARCO la sanzione appare del tutto congrua, anche tenuto conto della sua qualità di capitano che dovrebbe essere esempio di correttezza sportiva per tutti i suoi compagni; § relativamente al calciatore FALILO FRANCESCO, anche se il suo comportamento appare pienamente censurabile, non sembra che abbia assunto toni particolarmente violenti e tali da arrecare un danno fisico all’arbitro, il quale dichiara di aver riportato solo un momentaneo dolore, e che il calciatore cercava, sia pure in modo scomposto, di dimostrare come era avvenuto il fallo da parte del giocatore della CITTADUCALE; § non appare, invero, giustificata la decisione adottata dall’arbitro di sospendere la partita al 42° del secondo tempo per l’intervento dei cennati calciatori, il cui comportamento è stato si scorretto ed offensivo, ma non ha certo comportato una concreta e duratura menomazione delle condizioni fisiche e psicologiche dell’arbitro, ne sussisteva una situazione di pericolo obiettiva, quale ad esempio ulteriori gesti violenti da parte di una pluralità di calciatori, o atteggiamento minaccioso del pubblico. A smentire la presenza di concreto pericolo, vale la considerazione che, al momento della decisione di sospendere la partita, non si è reso necessario l’intervento della Forza Pubblica presente. La gara, quindi non ha avuto uno svolgimento regolare a cagione di una decisione assunta dall’arbitro in modo affrettato e non adeguatamente motivato e ne va disposta la ripetizione; DELIBERA § di respingere il reclamo per quanto attiene la squalifica del calciatore DESIDERI MARCO che viene confermata sino al 31.5.2003; § di accogliere il reclamo nella parte relativa al calciatore FALILO FRANCESCO la cui squalifica va ridotta dal 31.12.2003 al 31.9.2003 ed all’applicazione della perdita della partita, disponendo invece la ripetizione della gara, dando mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza. § La tassa reclamo va restituita.
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