COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 A CARICO DEI CALCIATORI ROSSI ALESSIO, ROSSI MIRKO E SANGIOVANNI VALERIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 7.2.2003 (Gara: QUARTIERE CAMPO ORO – VIRTUS LADISPOLI del 5.2.2003 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 A CARICO DEI CALCIATORI ROSSI ALESSIO, ROSSI MIRKO E SANGIOVANNI VALERIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 7.2.2003 (Gara: QUARTIERE CAMPO ORO – VIRTUS LADISPOLI del 5.2.2003 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo utili elementi ai fini di una rivalutazione dei singoli comportamenti dei calciatori; § che, davanti a questa Commissione, l’arbitro ha puntualmente confermato quanto riportato in sede di referto, precisando senza ombra di dubbio che anche il capitano ALESSIO ROSSI, unitamente agli altri due calciatori, lo ha reiteratamente offeso, minacciato e spintonato, impedendogli di poter rientrare nello spogliatoio; § che è stato necessario l’intervento di un dirigente per dissuadere gli interessati dal loro atteggiamento ostile e minaccioso; § che il comportamento dei tre calciatori anche se non particolarmente violento, è stato reiteratamente offensivo e minaccioso ed aggressivo, tanto da impedire all’arbitro di poter rientrare nello spogliatoio, per cui le squalifiche comminate appaiono del tutto congrue; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare le squalifiche dei calciatori ROSSI ALESSIO, ROSSI MIRKO e SANGIOVANNI VALERIO fino al 30.4.2003. § La tassa di reclamo va incamerata.
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