COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA OLIMPICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TRICOMI NICOLA, DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 E DI AMMENDA DI € 125,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 13.2.2003 (Gara: CDQ TORRE MAURA – NUOVA OLIMPICA del 9.2.2003 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA OLIMPICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TRICOMI NICOLA, DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 E DI AMMENDA DI € 125,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 13.2.2003 (Gara: CDQ TORRE MAURA – NUOVA OLIMPICA del 9.2.2003 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerata la necessità di procedere all’audizione del direttore di gara; § valutata l’esigenza, per motivi di tempestività, di stralciare dal reclamo in epigrafe la posizione del calciatore TRICOMI NICOLA in quanto si ritiene dettagliato ed esaustivo quanto indicato nel referto di gara; § ritenuto che il comportamento del calciatore TRICOMI, sebbene altamente censurabile, può essere lievemente rivalutato al fine di adeguare la sanzione agli effettivi addebiti; DELIBERA § di accogliere il reclamo relativamente alla sanzione del calciatore TRICOMI NICOLA riducendo la squalifica da 4 a 3 giornate; § di rinviare, in attesa di ulteriori risultanze, ogni decisione in merito alle altre richieste della Società reclamante. § La tassa reclamo va restituita.
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