COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL S.S. AMATRICE CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BATTISTI SAMUELE (POGGIO BUSTONE) ALLA GARA POGGIO BUSTONE – AMATRICE DEL 26.1.2003 – CAMP. DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL S.S. AMATRICE CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BATTISTI SAMUELE (POGGIO BUSTONE) ALLA GARA POGGIO BUSTONE – AMATRICE DEL 26.1.2003 – CAMP. DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § sentito l’arbitro della gara POGGIO BUSTONE – POGGIO NATIVO del 19.1.2003; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in questione in quanto, pur espulso nella gara precedente POGGIO BUSTONE – POGGIO NATIVO del 19.1.2003, non aveva scontato la giornata di squalifica conseguente per automatismo; § ritenuto che il calciatore in questione non risulta tra i calciatori espulsi nella gara sopra richiamata e l’arbitro, sentito in sede di audizione diretta, ha confermato che lo stesso non è stato espulso né risulta ammonito; § ritenuta quindi la partecipazione del calciatore in questione, regolare; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: POGGIO BUSTONE – AMATRICE 3 – 1 § La tassa reclamo va incamerata.
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