COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it decisioni del giudice sportivo OLEVANO – ANTEL VILLA GORDIANI

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it decisioni del giudice sportivo OLEVANO - ANTEL VILLA GORDIANI Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 39' del primo tempo il calciatore della Societa' Antel Villa Gordiani MORGANTE Gianluca veniva espulso dall'arbitro perche' in reazione ad un fallo subito colpiva con un calcio un avversario; - nella stessa occasione veniva anche espulso dal direttore di gara il calciatore della Societa' Olevano PROIETTI Lucio perche' per liberarsi dalla marcatura di un avversario lo colpiva con una gomitata al volto; - al 12' del secondo tempo i calciatori locali TABOLACCI Daniele e TRANQUILLI Luca venivano espulsi dall'arbitro per doppia ammonizione; - che il TRANQUILLI, nel protestare per la decisione presa dall'arbitro gli si avvicinava con aria minacciosa ed insultandolo lo colpiva, a gioco fermo, con una forte testata in viso procurandogli un rigonfiamento sulla fronte e costringendolo poi a ricorrere a cure ospedaliere; - che a questo punto l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori della Società Olevano che lo minacciavano gravemente di non sospendere l'incontro, per cui l'arbitro stesso, valutando la situazione ed allo scopo di evitare ulteriori problemi alla sua incolumita', decideva di continuare l'incontro pro-forma dal 13' del secondo tempo; - nella prosecuzione pro-forma della gara, e fino al termine della stessa, i gia' citati calciatori TRANQUILLI Luca e TABOLACCI Daniele dal recinto degli spogliatoi insultavano l'arbitro; - al termine dell'incontro mentre l'arbitro stava per accedere nel proprio spogliatoio il piu' volte citato calciatore TABOLACCI Daniele tentava di raggiungerlo, ma veniva bloccato dai dirigenti locali e nel contempo,TRANQUILLI Luca gli sbarrava la strada e poggiando la propria testa su quella del direttore di gara lo minacciava nuovamente; - che, a fine partita, il dirigente della Societa' Olevano, SALVATORI Antonio chiedeva all'arbitro di non riportare fedelmente sul referto tutto quanto commesso dal calciatore TRANQUILLI; - che dallo spogliatoio l'arbitro riusciva ad intravedere che un tesserato della Societa' Olevano provocava danni al proprio mezzo; Tutto cio' premesso, considerato che l'irregolare conclusione della gara e' da ascriversi esclusivamente al comportamento di tesserati della Societa' Olevano; Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla societa' Olevano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, b) di squalificare per n. 2 gare il calciatore della Societa' Antel Villa Gordiani MORGANTE Gianluca; c) di comminare alla Societa' Olevano l'ammenda di Euro 150 con risarcimento dei danni all'automezzo dell'arbitro se richiesti e documentati d) di inibire il dirigente della Societa' Olevano SALVATORI Antonio fino al 15/4/2003; e) di squalificare i sottoelencati calciatori della Societa' Olevano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: PROIETTI Luca SQUALIFICATO PER N. 2 GARE TABOLACCI Daniele SQUALIFICATO PER N. 5 GARE TRANQUILLI Luca SQUALIFICATO FINO AL 31/12/2007
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