COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it decisioni del giudice sportivo GARE DEL 6/ 4 /2003 – ASSOCIAZIONE SAMMARTINESE – BOLSENA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it decisioni del giudice sportivo GARE DEL 6/ 4 /2003 - ASSOCIAZIONE SAMMARTINESE - BOLSENA Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - al 30' del secondo tempo sostenitori locali lanciavano all'indirizzo dell'arbitro pietre e calcinacci che lo colpivano ad una gamba provocandogli lieve dolore; - l'arbitro nonostante ciò continuava a dirigere regolarmente la gara fino al 37' del secondo tempo, allorchè a seguito di uno scontro di giuoco tra due calciatori,il pubblico locale iniziava un lancio di pietre di notevoli dimensioni costringendo l'arbitro a sospendere momentaneamente il giuoco. - l'arbitro tentava quindi di riprendere il giuoco ma i sostenitori locali lanciavano nuovamente in campo pietre di grosse dimensioni, calcinacci e tufo, tolti dalle gradinate delle tribune indirizzati verso i calciatori ospiti, senza colpirli; - poichè il fitto lancio continuava minacciando l'incolumità dell'arbitro e degli atleti in campo, l'arbitro stesso decideva di sospendere definitivamente l'incontro; - mentre il direttore di gara si apprestava a rientrare nello spogliatoio due sostenitori locali tentavano di scavalcare la rete di recinzione venendo pero' bloccati dal capitano della squadra di casa; tutto ciò premesso, considerato che la responsabilità della mancata effettuazione regolamentare dell'incontro è da addebitarsi ad esclusivo carico della Soc. SAMMARTINESE; Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla Soc. SAMMARTINESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) di comminare alla Soc. SAMMARTINESE l'ammenda di Euro 250.
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