COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it decisioni del giudice sportivo NUOVA PONTEMAMMOLO – NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
decisioni del giudice sportivo
NUOVA PONTEMAMMOLO - NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
- l'arbitro al 45' del primo tempo allontanava dal terreno di gioco il massaggiatore della N. Popisportiva Agosta CECILI Francesco perche' gli rivolgeva espressione irriguardosa;
- all'11' del secondo tempo a seguito di un infortunio di un calciatore si generava in campo una "mischia" di calciatori della squadra ospite, uno dei quali cadeva in terra sanguinando dal naso;
- dopo di cio' entrava in campo l'allenatore della Societa' N. Polisportiva Agosta RENZETTI Massimo che mentre si dirigeva verso l'infortunato, profferiva ingiurie all'arbitro;
- in tale circostanza il calciatore sempre della N.Polisportiva Agosta LOCCI Virgilio, prendeva l'arbitro per un braccio e gli rivolgeva ingiurie e minacce;
- immediatamente intervenivano anche i calciatori ospiti DE ANGELIS Natalino, TOMEI Alessio e GIULIANI Alessio che profferivano frasi offensive e minacciose all'indirizzo del direttore di gara;
- a questo punto, mentre l'arbitro si stava apprestando a prendere i relativi procedimenti disciplinari a carico dei responsabili, l'allenatore della squadra N. Polisportiva Agosta richiamava i propri calciatori e li invitava ad abbandonare il terreno di gioco;
- che mentre i calciatori stavano rientrando nello spogliatoio il gia' citato calciatore LOCCI Virgilio colpiva con calci la porta del locale causando danni allo stesso.
Osservato quanto sopra, rilevato che la responsabilita' della mancata conclusione regolamentare dell'incontro e' da addebitarsi al comportamento di tesserati della Societa' N. Popisportiva Agosta che, tra l'altro, e' da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti per aver abbandonato volontariamente il terreno di gioco;
Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. e l'art. 53 comma 2 delle NOIF
SI DECIDE
a) di infliggere alla N. Polisportiva Agosta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonche' la penalizzazione di un punto in classifica;
b) di comminare alla Societa' N. Polisportiva Agosta l'ammenda di Euro 52 (1a rinuncia) con l'obbligo di risarcimento danni provocati da un tesserato allo spogliatoio, se richiesti e documentati;
c) di inibire il dirigente della Societa' N. Polisportiva Agosta CECILI Francesco fino al 15/4/2003
d) di squalificare l'allenatore della Societa' N. Polisportiva Agosta RENZETTI Massimo per 3 gare
e) di squalificare il calciatore della Societa' N. Polisportiva Agosta LOCCI Virgilio fino al 30/06/2003;
f) di squalificare per n. 2 gare i calciatori della societa' N. Polisportiva Agosta DE ANGELIS Natalino, TOMEI Alessio, GIULIANI Alessio.