COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. SAMBUCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE PINATA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: SAMBUCI – N.POL. AGOSTA del 9.3.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. SAMBUCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE PINATA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: SAMBUCI – N.POL. AGOSTA del 9.3.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivalutare la squalifica inflitta; considerato che ai sensi e per gli effetti del vigente CGS il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede e che pertanto alla luce di quanto in esso contenuto la sanzione impartita appare appena adeguata all’entità dei fatti; DELIBERA § di confermare la squalifica del calciatore PINATA SIMONE per cinque gare effettive. § La tassa reclamo va incamerata.
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