COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELINIA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DELL’ASSISTENTE ARBITRALE ALFIERI TOMMASO PARTECIPANTE ALLA GARA ATLETICO RIETI – VELINIA DEL 30.3.2003 – CAMP. DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELINIA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DELL’ASSISTENTE ARBITRALE ALFIERI TOMMASO PARTECIPANTE ALLA GARA ATLETICO RIETI – VELINIA DEL 30.3.2003 – CAMP. DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dell’assistente arbitrale ALFIERI TOMMASO in quanto non tesserato per la Società ATLETICO RIETI; § ritenuto che l’assunto della reclamante risulta fondato in quanto il Sig. ALFIERI TOMMASO non risulta tesserato né come dirigente, né come calciatore con la Società ATLETICO RIETI; DELIBERA § di comminare alla Società ATLETICO RIETI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di Euro 100,00; § di inibire il dirigente accompagnatore MINIUCCHI GIORGIO fino al 15.5.2003; § La tassa di reclamo va restituita.
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