COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CALICCHIA VINCENZO (ROCCAGORGA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25 MARZO 2008 A CARICO DEL CALCIATORE CALICCHIA VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 27.3.2003 (Gara: VIS TERRACINA – ROCCAGORGA del 23.3.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CALICCHIA VINCENZO (ROCCAGORGA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25 MARZO 2008 A CARICO DEL CALCIATORE CALICCHIA VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 27.3.2003 (Gara: VIS TERRACINA - ROCCAGORGA del 23.3.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che il reclamo è stato proposto in data 9.4.2003, come risulta dal timbro postale apposto sulla raccomandata A.R. e pertanto oltre il termine previsto dall’art. 42 CGS, laddove viene previsto che i ricorsi vadano proposti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale; DICHIARA § inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore VINCENZO CALICCHIA fino al 25.3.2008. § La tassa di reclamo va incamerata.
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