COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S.P. PENITRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PICONE ANDREA E LUBERTO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003- (Gara: PENITRO – VALLEROTONDA del 30.3.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S.P. PENITRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PICONE ANDREA E LUBERTO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003- (Gara: PENITRO – VALLEROTONDA del 30.3.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che per quanto concerne il calciatore PICONE ANDREA, le argomentazioni addotte in sede di reclamo (scambio di persona) non appaiono assumibili, in quanto nel referto arbitrale, fonte attendibile, privilegiata e degna di fede, risulta confermato che il giocatore espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto è stato il n. 13 PICONE ANDREA; § che per quanto concerne, invece, il calciatore LUBERTO ANTONIO, le motivazioni addotte dalla reclamante appaiono parzialmente assumibili, dal momento che l’espressione minacciosa pronunciata nei confronti dell’avversario, se pur forte, va sicuramente ricondotta ad uno stato di nervosismo, accentuato dalla tensione agonistica; § che, pertanto, la sanzione irrogata, può essere rivisitata alla luce degli effettivi addebiti; DELIBERA § di respingere il reclamo, per quanto concerne il calciatore PICONE ANDREA, e pertanto di confermare la squalifica di tre gare effettive; § di accogliere il reclamo per quanto concerne il calciatore LUBERTO ANTONIO, e pertanto di ridurre la squalifica da tre a due gare effettive. § La tassa di reclamo va restituita.
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