COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. RIGNANO SORATTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE BERRETTA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: RIGNANO SORATTE – MONTEROSI del 19.1.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. RIGNANO SORATTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE BERRETTA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: RIGNANO SORATTE – MONTEROSI del 19.1.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che la Commissione Disciplinare con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003, aveva trasmesso gli atti della gara in epigrafe all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per approfondire le circostanze che avevano portato al riconoscimento del calciatore in questione da parte dell’arbitro nelle circostanze di fatto già descritte nella parte motiva della richiamata ordinanza; § rilevato altresì che l’Ufficio Indagini ha rimesso la relazione richiesta in data 19.5.2003 con nota protocollo 2293/IP/ac; § osservato che nelle conclusioni l’Ufficio afferma che allo stato deve escludersi che l’autore del gesto di violenza sia stata il calciatore BERRETTA ANDREA in quanto lo stesso era impegnato sicuramente in altra località per ragioni attinenti all’incarico pubblico ricoperto DELIBERA · di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata. · La tassa reclamo va restituita.
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