COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. OLIMPICA PALOMBARA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ALFONSI MARCO (SAN PAOLO AMATORI) ALLA GARA S. PAOLO AMATORI – OLIMPICA PALOMBARA DEL 30.1.2003 – CAMP. DI III CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. OLIMPICA PALOMBARA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ALFONSI MARCO (SAN PAOLO AMATORI) ALLA GARA S. PAOLO AMATORI – OLIMPICA PALOMBARA DEL 30.1.2003 – CAMP. DI III CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in epigrafe in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione con il Com. Uff. n. 18 del 30.1.2003 del C.P. di Roma; § osservato che l’art. 17 comma 2 del CGS prescrive che le squalifiche a carico di tesserati si scontano a partire dal 1° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale; § ritenuto pertanto la posizione del calciatore regolare in quanto la squalifica è stata riportata sul Com. Uff. emesso lo stesso giorno della gara in questione; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: S.PAOLO AMATORI – OLIMPICA PALOMBARA 3 – 0 § La tassa di reclamo va incamerata.
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