COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE RIESCO AVELEDO FERNANDO MARTIN PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS, DELLA SOCIETA’ F.C. FONDI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 CGS E DEL SUO PRESIDENTE MARCUCCI RAFFAELE EX ART 2 COMMA 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE RIESCO AVELEDO FERNANDO MARTIN PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS, DELLA SOCIETA’ F.C. FONDI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 CGS E DEL SUO PRESIDENTE MARCUCCI RAFFAELE EX ART 2 COMMA 1 CGS. Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 1 settembre 2004 protocollo 20/MZ/vi, ha deferito alla competente Commissione Disciplinare la società ed i tesserati in epigrafe per le violazioni rispettavimente loro ascritte. Nell’atto di deferimento si contesta al calciatore Riesco Aveledo di aver sottoscritto, all’atto della richiesta di tesseramento per la società F.C. Fondi, trasmessa il 14 luglio 2004 all’Ufficio Tesseramento, una dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato con altre società all’estero; dichiarazione mendace in quanto, come attestato dall’Ufficio di tesseramento che segnalava l’illecito, il calciatore era già stato tesserato in Italia con lo status di dilettante straniero, tramite la trasmissione del CIT dalla federazione argentina. Con lo stesso atto venivano deferiti la società richiedente il tesseramento per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato ed il Presidente della società, quale legale rappresentante della stessa. La società deferita ed il calciatore facevano pervenire nei termini memorie difensive con le quali protestavano la loro assoluta buona fede e di essere incorse nell’errore in quanto non a conoscenza delle regole che differenziano la posizione tra il calciatore dilettante straniero che non abbia mai giocato all’estero e quello che invece abbia giocato con società dilettanti o professionistiche. I deferiti non comparivano nella riunione fissata per la discussione del ricorso e ritualmente comunicata. Assume la Commissione che effettivamente la tesi dell’errore indotto da scarsa conoscenza delle regole emerge chiaramente dai riscontri tabellari allegati in atti. Risulta infatti che la società richiedente abbia esposto nella richiesta di tesseramento che il calciatore era stato tesserato nella precedente stagione con la società Gaeta e quindi non ha nascosto all’ufficio tesseramento che si trattava di un calciatore straniero già tesserato, di cui ha riportato fedelmente anche il numero di matricola federale. Questa circostanza porta elementarmente a concludere che la società ed il calciatore hanno correttamente indirizzato l’ufficio competente verso l’accertamento della corretta posizione del calciatore che risultava con lo status di dilettante proveniente da federazione estera e per il quale si rendeva quindi necessaria l’acquisizione del CIT. Esclusa quindi qualsiasi ipotesi fraudolenta e dedotto altresì che l’iter seguito non poteva che portare ineluttabilmente all’accertamento dell’errore contenuto nella dichiarazione resa dal calciatore ne consegue che al tesserato Riesco Aveledo possa essere riconosciuta la buona fede nell’errore commesso nel redigere la dichiarazione incriminata. Ciò non di meno l’accertata violazione, pur ricondotta nei limiti sopra esposti, porta comunque all’applicazioni di sanzioni, contenute nel minimo come da dispositivo, conseguendo la responsabilità della società e del suo presidente all’accertamento della violazione ascritta al calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare delibera  di comminare al calciatore Riesco Aveledo Fernando Martin la sanzione dell’ammonizione con diffida.  di comminare altresì alla società F.C. Fondi l’ammenda di € 100,00 e di squalificare il Presidente Marcucci Raffaele per giorni 15.
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