COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. MARANOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 55 E PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 9.12.2005 (Gara: AQUINO – MARANOLA dell’8.12.2005 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. MARANOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 55 E PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 9.12.2005 (Gara: AQUINO – MARANOLA dell’8.12.2005 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le norme federali all’art. 53 comma 2 prevedono esattamente quanto inflitto a carico della Società; considerato che la scelta adoperata dalla Società, nella persona del capitano Sig. SCINCARIELLO COSMO, deve essere qualificata come una vera e propria volontaria rinuncia, in quanto la squadra avrebbe potuto proseguire l’incontro anche in dieci DELIBERA - di respingere il reclamo e per l’effetto confermare la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 55. - La tassa di reclamo viene incamerata.
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