COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ANNESI MICHELE (VIRTUS PILASTRO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2006 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 15.12.2005 (Gara: NUOVA TEVERINA – VIRTUS PILASTRO dell’11.12.2005 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ANNESI MICHELE (VIRTUS PILASTRO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2006 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 15.12.2005 (Gara: NUOVA TEVERINA – VIRTUS PILASTRO dell’11.12.2005 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che i fatti sanzionati, per i quali comunque il calciatore nel reclamo si scusa, sono gravemente lesivi e, pertanto, non meritano alcuna rivisitazione; DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore ANNESI MICHELE fino al 28.2.2006. La tassa reclamo va incamerata.
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