COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PROCENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 15.12.2005 (Gara: PROCENO – PESCIA ROMANA dell’8.12.2005 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PROCENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 15.12.2005 (Gara: PROCENO – PESCIA ROMANA dell’8.12.2005 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il calciatore ha rivolto all’arbitro soltanto una espressione istintiva di protesta, se pur di contenuto irriguardoso; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PASQUINI dal 21.1.2006 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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