COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEL FARFA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE DI NICOLA ANDREA, PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE VAVALLI JACOPO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006 (Gara: VALLE DEL FARFA – SETTEBAGNI del 19.2.2006 – CAMPIONATO II CATEGORIA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEL FARFA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE DI NICOLA ANDREA, PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE VAVALLI JACOPO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006
(Gara: VALLE DEL FARFA – SETTEBAGNI del 19.2.2006 – CAMPIONATO II CATEGORIA)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe
esaminati gli atti ufficiali
udita, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo e relative alla squalifica del dirigente Di Nicola e del calciatore Vavalli non risultano condivisibili, né conducono ad una diversa valutazione dei fatti così come puntualmente descritti dal direttore di gara nel referto;
ritenuto che le sanzioni relative al comportamento dei due tesserati della società reclamante risultano del tutto congrue e giustificate alle gravi violazioni commesse;
ritenuto altresì che il reclamo della società può trovare parziale accoglimento unicamente con riferimento all’ammenda comminata, in quanto il comportamento dell’allenatore locale (Valle del Farfa) che ha agevolato l’uscita dagli spogliatoi del diretto di gara, così come dallo stesso rilevato nel referto, costituisce “attenuante” alle altre violazioni commesse;
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto conferma le squalifiche irrogate a carico del dirigente De Nicola e del calciatore Vavalli, riduce l’ammenda a carico della Società portandola ad euro 150.
La tassa di reclamo va restituita.
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