COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PICONI ALBERTO (SPORT MAGIC 93) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STEsSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.2.2006 (Gara: CITTA’ DI ANAGNI – SPORT MAGIC 93 del 18.2.2006 – CAMPIONATO C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE PICONI ALBERTO (SPORT MAGIC 93) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STEsSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.2.2006
(Gara: CITTA’ DI ANAGNI – SPORT MAGIC 93 del 18.2.2006 – CAMPIONATO C5 Serie C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dal ricorrente a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione, non possono ritenersi assumibili;
che, in effetti, i comportamenti posti in essere dal calciatore (tentativo di colpire dalla panchina un avversario in azione di gioco, insulti all’arbitro al momento dell’espulsione, nonché al termine dell’incontro, polemica ed energica stretta di mano al direttore di gara, procurandogli lieve dolore) la sanzione irrogata deve ritenersi appena congrua;
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica per 4 gare a carico del giocatore PICONI ALBERTO.
La tassa di reclamo va incamerata.
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