COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla Società PRO CANDELO A.S.D. avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara PRO CANDELO – FULGOR COSSILA disputatasi il 12/02/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria (Punto 7.1 del C.U. N° 29 del 16/02/2006 del Comitato Provinciale di Biella)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla Società PRO CANDELO A.S.D. avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara PRO CANDELO – FULGOR COSSILA disputatasi il 12/02/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria (Punto 7.1 del C.U. N° 29 del 16/02/2006 del Comitato Provinciale di Biella) Con il reclamo in oggetto, la Società S.C. PRO CANDELO A.S.D. contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore FASANA Marco per avere, in reazione ad una violenza subita, colpito un avversario con una manata al volto. La Società reclamante chiede la riduzione ad una sola giornata della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di 1° grado, ritenendo la stessa sproporzionata all’entità del comportamento del tesserato ed anche in considerazione che i fatti descritti sul comunicato non sarebbero veritieri. La tesi difensiva fa rilevare che il giocatore FASANA Marco, non appena subito il fallo a gioco fermo da parte del calciatore avversario MOIRANO Filippo, rialzandosi da terra, con una spinta al petto, lo allontanava da sè. Tale assunto non regge di fronte alla circostanziata descrizione dell’episodio effettuata nel suo referto dal direttore di gara, il quale ha riferito che, successivamente all’espulsione decretata nei confronti del MOIRANO, reo di un fallo a gioco fermo commesso nei confronti del FASANA, questi colpiva con una manata al volto l’avversario. Nel contrasto fra le due versioni si deve maggiormente dar credito al rapporto arbitrale che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, VILLANI Avv. Loris, REPETTI Avv. Alfredo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’ A.I.A., RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla società S.C. PRO CANDELO A.S.D. perché non versata; CONFERMA la squalifica per tre gare inflitta al giocatore FASANA Marco.
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