COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAROCCO DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16/2/06 ( Gara: Virtus Sezze Scalo – Sperlonga del 12/2/06 – Camp. II CAT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAROCCO DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16/2/06 ( Gara: Virtus Sezze Scalo - Sperlonga del 12/2/06 - Camp. II CAT ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Marocco, in occasione di una mischia in area, avrebbe soltanto spinto con forza un avversario, facendolo cadere a terra; gesto questo non violento, tanto è vero che lo stesso calciatore aveva potuto riprendere il gioco, senza necessità di cure mediche. Si è quindi richiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che in un’azione di gioco ( mischia in area di rigore ) il calciatore Marocco aveva colpito al torace il n. 6 avversario, Fragione Walter, molto probabilmente con una gomitata, in quanto il giocatore si era accasciato al suolo, lamentando un forte dolore allo sterno, nonché difficoltà nella respirazione; e ha inoltre riferito che, dopo lo scontro, il Fragione, prontamente soccorso, era rimasto disteso ai bordi del campo per alcuni minuti, fino alla sostituzione. Il Direttore di gara ha infine precisato che, al termine dell’incontro, il personale medico del 118, giunto sul posto con un’ambulanza chiamata dai dirigenti, aveva diagnosticato al giocatore infortunato “una dispnea post trauma toracico ”. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro, fonte di prova privilegiata e degna di fede, va quindi confermata la natura violenta del gesto compiuto dal Marocco; gesto volontario e molto pericoloso, che avrebbe potuto causare conseguenze fisiche ancor più gravi per l’avversario, costretto peraltro ad abbandonando il terreno di gioco. Considerato tuttavia che il giocatore ha compiuto tale gesto nel corso di una mischia in area di rigore, e cioè in una situazione di gioco, nella quale prevale il contatto fisico tra i giocatori impegnati ad ostacolarsi a vicenda, spesso in maniera scomposta ed irruente, questa Commissione ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, apportando una lieve riduzione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del giocatore MAROCCO DOMENICO da sei gare a cinque gare. La tassa di reclamo va restituita.
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