COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. POLI AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELL’ASSISTENTE ARBITRALE CAPPUCCINI LUCA (TESS. ATL. CASTELLI) PARTECIPANTE ALLA GARA POLI – ATL. CASTELLI DEL 18.2.2006 – CAMPIONATO III CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. POLI AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELL’ASSISTENTE ARBITRALE CAPPUCCINI LUCA (TESS. ATL. CASTELLI) PARTECIPANTE ALLA GARA POLI – ATL. CASTELLI DEL 18.2.2006 – CAMPIONATO III CATEGORIA La Commissione Disciplinare Rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dell’assistente arbitrale CAPPUCCINI LUCA (Atl. Castelli) in quanto in posizione di squalifica per 1 gara, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 16.2.2006, quale calciatore espulso dal campo nella gara dell’11.2.2006; ritenuto che l’assunto della reclamante confermata puntualmente dagli atti ufficiali e quindi la posizione dell’assistente arbitrale va considerata irregolare; DELIBERA Di comminare alla Società ATL. CASTELLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di squalificare il calciatore CAPPUCCINI LUCA per 1 ulteriore giornata di gara. La tassa di reclamo va restituita.
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