COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TULLI TERZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006 (Gara: MONTELEONE – GINESTRA del 19.2.2006 – CAMPIONATO II CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TULLI TERZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006 (Gara: MONTELEONE – GINESTRA del 19.2.2006 – CAMPIONATO II CATEGORIA) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce che il calciatore TULLI non si sarebbe reso protagonista del gesto di violenza nei confronti di un avversario, come addebitato, ma si sarebbe trattato di un gesto involontario e, peraltro, lo stesso calciatore avrebbe subito nella fattispecie un trauma cranico e della mano sinistra con conseguente frattura documentata dal referto di pronto soccorso allegato al reclamo; ritenuto che l’assunto della reclamante è smentito, per quanto attiene l’episodio incriminato, da referto arbitrale che descrive in maniera puntuale la dinamica degli eventi ed il gesto addebitato va sicuramente connotato dalla volontarietà; considerato peraltro che le lesioni del calciatore TULLI emergono chiaramente dalla documentazione allegata, proveniente da struttura pubblica, e quindi quantomeno deve presumersi, al di là delle modalità con cui si sono causate, che il calciatore fosse in uno stato di alterazione psico-fisico tale da indurlo a reazioni spropositate; rilevato quindi che sussiste una valida attenuante e che la sanzione, altrimenti congrua, può essere ridefinita come da dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore TULLI TERZO da 5 a 3 giornate di gara. La tassa reclamo va restituita.
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