COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE E L’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DEL CALCIATORE BERTOLDI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006 (Gara: N. SUPERIRIDE LA RUSTICA – ROVIANO TEAM SERVICE del 19.2.2006 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE E L’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DEL CALCIATORE BERTOLDI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006 (Gara: N. SUPERIRIDE LA RUSTICA – ROVIANO TEAM SERVICE del 19.2.2006 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante non contestando i fatti addebitati ai propri sostenitori, pur qualificati come “sparuta minoranza”, afferma di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili (richiesta di forza pubblica, comunicato antiviolenza, ecc.) e che in sostanza di episodi sono stati circoscritti e risolti senza particolari conseguenza per chicchessia; rilevato altresì che, per quanto attiene il calciatore BERTOLDI, la reclamante afferma che lo stesso non si sarebbe reso protagonista di due distinti episodi di violenza con avversari, ma nel primo caso si sarebbe trattato di un contrasto di gioco e nel secondo caso avrebbe reagito con una spinta ad un gesto di violenza subito da un avversario; ritenuto per contro che le risultanze descritte dal referto, chiare e circostanziate, che hanno dato origine ai provvedimenti impugnati non sono minimamente scalfite dalle giustificazioni addotte che non apportano elementi atti a giustificare o comunque ad attenuare gli addebiti: DELIBERA Di respingere il reclamo confermando i provvedimenti impugnati. La tassa reclamo va incamerata.
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