COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SEGUENTI TESSERATI AVENTI ALL’EPOCA DEI FATTI LE CARICHE E RUOLI APPRESSO INDICATI:

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SEGUENTI TESSERATI AVENTI ALL’EPOCA DEI FATTI LE CARICHE E RUOLI APPRESSO INDICATI: 1- Sig. GOBBI CLAUDIO, Presidente della Società A.S. NUOVA FLORIDA ex art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver redatto contraffatto un documento, al fine di utilizzare il giocatore RUSSO GIUSEPPE, iscritto ad altro campionato, con generalità di un suo calciatore SIMMINGER ALEXANDER; 2- Sig. PAVAN VITTORIO, dirigente accompagnatore ed allenatore della Società NUOVA FLORIDA, ex art.1 comma 1 C.G.S., per le stesse incolpazioni del Presidente GOBBI; 3- Sig. RUSSO GIUSEPPE, tesserato per la squadra di Serie D della A.S. NUOVA FLORIDA ex art. 1 comma 1 C.G.S., per aver partecipato sotto falso nome alla partita di Coppa Lazio tra la A.S. NUOVA FLORIDA e l’A.S.D. OLIMPUS del 23.1.2006; 4- Sig. FALCIONI ALESSANDRO, tesserato per la squadra A.S. NUOVA FLORIDA, ex art. 1 comma 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentato all’audizione disposta dall’Ufficio Indagini con riferimento ai fatti innanzi accennati; 5- Sigg.ri VIACONZI YURI, SCANU ENRICO, tesserati per l’A.S. NUOVA FLORIDA e BOSIO GIANLUCA, tesserato per la Società CALCIO A 5 POMEZIA, ex art. 1 comma 1 del C.G.S.per reticenza e contraddittorietà delle dichiarazioni da loro rese nell’audizione disposta dall’Ufficio Indagini. L’atto di deferimento del 14.3.2007 veniva ritualmente notificato agli incolpati e veniva fissata la riunione del 17 maggio 2007 per l’esame del deferimento e l’audizione degli interessati. Questi, però, non hanno fatto pervenire le loro deduzioni a difesa, né hanno inteso esporle oralmente. Pertanto allo stato degli atti, alla luce delle risultanze documentali acquisite, risultano largamente dimostrate le responsabilità dei sunnominati, come acclarate nel corso delle indagini. Al riguardo va rilevato che l’attuale inattività della Società A.S. NUOVA FLORIDA preclude l’azione disciplinare nei confronti della Società stessa per responsabilità diretta ed oggettiva. Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare, in conformità delle richieste del Rappresentante della Procura Federale intervenuto DELIBERA Di comminare ai Sigg.ri CLAUDIO GOBBI e VITTORIO PAVAN l’inibizione per 1 anno, di squalificare il calciatore GIUSEPPE RUSSO per n. 8 giornate, e di squalificare i calciatorI VIACONZI YURI, ENRICO SCANU e GIANLUCA BOSIO per n. 4 giornate.
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