COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 DEL 31.5.2007 (Gara: BELLATOR FROSINONE – SPINACETO 70 del 26.5.2007 – Play Out C5 C1)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 DEL 31.5.2007
(Gara: BELLATOR FROSINONE – SPINACETO 70 del 26.5.2007 – Play Out C5 C1)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo risulta inoltrato a mezzo fax in data 4.6.2007 e quindi ben oltre i termini previsti dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69 del 7.2.2007 che sono le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 31.5.2007;
considerato il reclamo inammissibile per le ragioni anzidette;
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile confermando le decisioni impugnate;
La tassa reclamo va incamerata.
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