COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ATLETICO MARINO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31-12-2007 DEL PRESIDENTE ALFONSI NATALE. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 10-5-2007. GARA ATLETICO MARINO – PROGINF DEL 3-3-2007

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ATLETICO MARINO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31-12-2007 DEL PRESIDENTE ALFONSI NATALE. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 10-5-2007. GARA ATLETICO MARINO – PROGINF DEL 3-3-2007 Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 dell’8-3-2007 rimetteva gli atti della gara in epigrafe all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per espletare indagini sulla effettiva identità della persona che, qualificatasi come Presidente dell’Atletico Marino, senza essere stato inserito nella distinta di gara e quindi identificato dall’Arbitro, dapprima penetrava nel recinto di gioco minacciando i giocatori ospiti, poi all’uscita dall’impianto sportivo insultava e spintonava i dirigenti della società Proginf e quindi entrava nello spogliatoio arbitrale e chiedeva agli arbitri di alterare il referto di gara in senso favorevole alla sua società. Dagli accertamenti espletati dall’Ufficio adito risultava che la persona qualificatasi come Presidente dell’Atletico Marino era da identificarsi effettivamente come il Sig. Alfonsi Natale presidente della prefata società. Visti gli esiti dell’accertamento, sciogliendo la riserva assunta, il Giudice Sportivo comminava allo stesso l’inibizione fino al 31-12-2007. Reclama avverso tale decisione Alfonsi Natale, nella qualità di Presidente della Società Atletico Marino, adducendo preliminarmente due vizi di forma della delibera impugnata. Il primo sarebbe rappresentato dalla mancata trasmissione alla società Atletico Marino delle risultanze dell’Ufficio Indagini, da parte dello stesso Ufficio, e prima della delibera del Giudice Sportivo. Invoca a soccorso della propria tesi il combinato disposto dell’articolo 36 e 37 C.G.S. che dispone che alle parti interessate vadano inoltrate le conclusioni delle indagini. La censura non è fondata in quanto la disposizione invocata è relativa al procedimento speciale previsto per gli illeciti sportivi ed amministrativi, contenuto nell’apposito titolo del C.G.S. che, come tale, deve essere applicato solo nelle particolari fattispecie a cui si riferisce e non nella generalità dei casi che, come è noto, sono regolati relativamente ai mezzi di prova e formalità procedurali dall’articolo 31 del C.G.S. comma a1) ove è stabilito che il Giudice Sportivo può utilizzare le relazioni dell’Ufficio Indagini quale mezzo di prova. Il procedimento disciplinare dinanzi ai Giudici Sportivi è tipicamente monitorio ed è instaurato d’ufficio e senza contraddittorio come stabilito dall’art. 24 n.2 del C.G.S. . Quindi non vi era alcun obbligo per l’Ufficio Indagini di comunicare previamente le sue risultanze alla società di appartenenza dell’incolpato, od all’incolpato stesso, dovendo invece esclusivamente rispondere al quesito dell’Organo giudicante con la relazione inviata, come correttamente è stato fatto, solo allo stesso Giudice Sportivo. Il secondo vizio di forma sarebbe rappresentato dalla mancata consegna, tra i documenti del fascicolo, tempestivamente e ritualmente richiesti con il preannuncio di reclamo, della relazione dell’Ufficio Indagini. La censura è fondata. Non vi è dubbio che, per le considerazioni sopra svolte, la relazione dell’Ufficio Indagini costituisce fonte di prova in base alla quale il Giudice ha adottato le sue decisioni. In tal guisa non può revocarsi in dubbio che tale documento costituisca parte integrante e sostanziale dei documenti del procedimento di primo grado, di cui la reclamante aveva diritto di prendere cognizione prima di articolare il proprio gravame. La mancata consegna di tale documento, addebitabile peraltro ad una mera omissione della segreteria del Comitato, costituisce elemento per ritenere il procedimento non correttamente instaurato e quindi deve disporsi la remissione in termini della reclamante dalla data della consegna del documento, che sarebbe dovuta avvenire il 14-5-2007, quando ormai erano trascorsi 4 giorni dalla pubblicazione del comunicato e ve ne erano ancora sei utili per la redazione dell’atto. In sostanza quindi la reclamante potrà godere ancora di sei giorni dalla data dell’effettiva consegna di tale documento che avverrà a cura della segreteria del Comitato Regionale, per inoltrare nuovi motivi di reclamo. La commissione disciplinare, tutto ciò premesso, non definitivamente pronunciando ORDINA La remissione della reclamante in termini per sei giorni, a partire dalla consegna dei documenti descritti in premessa a cura della segreteria del Comitato Regionale, per inoltrare nuovi motivi di reclamo. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti conseguenti. Riserva all’esito definitivo ogni altra deliberazione ivi compresa quella sulla tassa reclamo.
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