COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMETO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA POL. GAETA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 BIS COMMA 3 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMETO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA POL. GAETA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 BIS COMMA 3 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale ha disposto i deferimento davanti alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio per violazione dell’articolo 9 bis comma 3 del C.G.S. Nell’atto di deferimento del 22 maggio 2007 la Procura Federale contesta alla società deferita il comportamento dei propri sostenitori che in occasione della gara del campionato regionale di eccellenza girone B Gaeta – Formia del 17-12-2006 hanno esposto alcuni striscioni da contenuto esplicitamente offensivo e discriminatorio. In particolare si contesta il contenuto di due striscioni: il primo “Zangrillo uno di voi” in cui la lettera “O” del voi è sostituita dalla stella di Davide, ed il secondo “Il Muro del Pianto vi aspetta”. Il Presidente della Commissione adita ha fissato, con comunicazione alle parti, la riunione per la discussione del deferimento per il 13 giugno 2007, assegnando alla deferita il termine del 9-6-2007 per la presentazione di memorie difensive e per la richiesta di essere sentita. La società deferita non ha inoltrato deduzioni a difesa e non si è presentata. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità della società deferita chiedendo l’irrogazione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila). La Commissione Disciplinare ritiene che le richieste dell’Organo requirente debbano essere totalmente condivise. Il fatto si connota effettivamente di eccezionale gravità nella sua singolarità. E’ infatti accertato, in base ad inoppugnabile documentazione fotografica, che l’esposizione degli striscioni avvenne nella curva dei tifosi del Gaeta ed è da addebitarsi ad un numero cospicuo di sostenitori che, date le dimensioni degli striscioni, furono coinvolti per srotolarli e sostenerli. Le fattezze degli striscioni, confezionati in maniera non artigianale, con scritte a caratteri stampati, o comunque ricavati con stampi e le espressioni usate, fanno dedurre senza tema di errore che vennero confezionati proprio per la gara in questione e con evidente premeditazione, non potendo certo essere il frutto di una iniziativa isolata. Occorreva per il confezionamento, l’introduzione nell’impianto di gioco e la messa in opera una organizzazione complessa e determinata, non certo l’iniziativa di un singolo o di pochi soggetti privi di struttura e mezzi. A tali conclusioni si giunge, oltre che con le ricordate fattezze degli striscioni, anche con l’esame del contenuto, sia di quelli contestati, sia di quelli non oggetto di contestazione ma esposti contestualmente, che dimostrano come gli insulti e gli “sfottò” fossero dedicati esclusivamente ai sostenitori formiani, riguardando esponenti della società o situazioni univocamente riferibili alla città di Formia. Né può revocarsi in dubbio che il contenuto fosse gravemente discriminatorio e razzistico. Infatti veniva attribuito al presidente del Formia Zangrilli ed ai sostenitori formiani l’appartenenza al popolo ebreo, ribadita nello striscione riguardante il “Muro del Pianto” ove si faceva riferimento al simbolo religioso israelita più rispettato dal popolo ebreo, che per se solo assume significato razzistico in quanto viene agitato a mo’ di insulto nei confronti di una generalità di soggetti ove gli effettivi seguaci della religione israelita sono assenti od in numero certamente esiguo. Il termine ebreo diventa quindi sinonimo di persona diversa, inferiore e degna di minore considerazione rispetto a chi ebreo non è e quindi viene assunto come un insulto indipendentemente che il destinatario sia effettivamente un seguace di tale religione o meno. Le dissociazioni postume della società deferita, riconosciute dalla Procura nell’atto di deferimento, possono solo lievemente attenuare il portato dell’episodio che resta grave e degno di essere riprovato con l’irrogazione di una sanzione esemplare, di afflittività eccezionale se non unica, rispetto ad episodi già sanzionati con pene minori dagli Organi di Giustizia regionali; episodi che appaiono simili ma certamente non uguali per le circostanze sopra ricordate che restano del tutto peculiari all’episodio di cui ci si occupa. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di riconoscere la società Pol. Gaeta s.r.l. responsabile delle violazioni contestate nell’atto di deferimento e per l’effetto le commina l’ammenda di € 10.000,00. Si comunichi ai soggetti interessati.
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