COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. A.C. GRADOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SBORCHIA ROBERTO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 10.5.2007 ( Gara: GRADOLI – BASSANO IN TEVERINA del 6.5.2007 – Camp. II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOC. A.C. GRADOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SBORCHIA ROBERTO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 10.5.2007
( Gara: GRADOLI - BASSANO IN TEVERINA del 6.5.2007 - Camp. II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
sentito, in sede di supplemento, l'arbitro, osserva:
A sostegno della invocata riduzione della sanzione, la reclamante ha dedotto che lo scontro tra il giocatore e l'Arbitro è avvenuto in maniera del tutto fortuita durante un'azione di gioco.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, allorquando ha ricevuto la spallata dal calciatore, il gioco era in pieno svolgimento ed egli era di spalle, sicché non era in grado di poter confermare che tale gesto fosse stato volontario. L'Arbitro ha inoltre precisato che l'azione che si stava sviluppando in quel momento non aveva dato luogo ad alcuna contestazione.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara, non risulta quindi comprovata la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore, ed anzi, considerata la dinamica dei fatti, appare probabile che lo scontro con l'Arbitro sia avvenuto effettivamente in maniera del tutto fortuita.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore SBORCHIA ROBERTO dal 31 ottobre 2007 al 30 giugno 2007.
La tassa di reclamo va restituita.
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