COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. CAVESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 4.6.2007 (Gara: CAVESE 1919 – FONTE NUOVA del 3.6.2007 – Play Off Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. CAVESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 4.6.2007 (Gara: CAVESE 1919 – FONTE NUOVA del 3.6.2007 – Play Off Promozione) La Commissione Disciplinare Visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante si duole dell’eccessività della sanzione irrogata affermando che, in effetti, vi sarebbero state delle proteste da parte del pubblico, a seguito di talune decisioni tecniche, nei confronti di un assistente arbitrale ma le stesse si sarebbero limitate a proteste verbali, senza il lancio di oggetti, e sarebbero state represse immediatamente dall’intervento di alcuni dirigenti della reclamante; rilevato per contro che dal referto dell’assistente arbitrale, confortato integralmente dal raporto del commissario di campo, emerge che le proteste verbali nei confronti della terna arbitrale si sono protratte praticamente per tutto il secondo tempo e sono state accompagnate da un continuo stillicidio di lancio di sputi, che hanno colpito più volte l’assistente arbitrale, oggetti, di cui uno colpiva lo stesso ufficiale di gara, gomme da masticare e mozziconi di sigaretta accesi di cui uno lo colpiva su di una scarpa; ritenuto pertanto che la sanzione appare pienamente congrua rispetto al comportamento manifestato dai sostenitori della reclamante che si è protratto per un lungo lasso di tempo ed è stato particolarmente afflittivo nei confronti dell’assistente arbitrale, bersagliato da un lancio di oggetti non solo pericoloso ma estremamente umiliante dal punto di vista morale; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it