COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore Federale, con lettera del 25 ottobre 2008, prot. n. 897/032pF07-08/SP/ma, letta la relazione dell’Ufficio Indagini e la documentazione con la stessa inviata, ha osservato quanto segue: gli accertamenti riguardano le dichiarazioni rilasciate dal sig. Mario Auriemma in data 12.11.2006 nel corso della trasmissione televisiva “Sport in Oro”, condotta dal sig. Raffaele Minichino e diffusa dall’emittente televisiva Rete Oro, in occasione della quale avrebbe rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione dei signori Luigi Agnolin e Barbara Benedetti, rispettivamente già Presidente e Segretario del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C.; quantunque non sia stato possibile acquisire la registrazione della citata trasmissione televisiva, risulta dagli atti raccolti dall’Ufficio indagini (v. dichiarazione del 12.6.07 del sig. Raffaele Minichino) che, nel corso della detta trasmissione l’Auriemma avrebbe proferito frasi lesive della reputazione dei suddetti appartenenti al S.G.S. della F.I.G.C., insinuando in particolare il sospetto che i comunicati ufficiali del S.G.S. venissero stampati da una ditta del nord Italia per esclusivo interesse economico dell’Agnolin; ritenuto che il sig. Mauro Auriemma era stato colpito dalla sanzione disciplinare della preclusione dalla permanenza in qualsiasi rango della F.I.G.C. (v. decisione CD LPSC pubblicata in CU 56/C del 2.11.2000), sanzione successivamente modificata dalla Commissione Disciplinare di Serie C in cinque anni di inibizione temporanea (v. CU n. 175/C del 23.2.2007); considerato che nel caso di specie il Sig. Mario Auriemma all’epoca dei fatti (12/11/2006) non era tesserato per la F.I.G.C. e, quindi, non assoggettabile, allo stato, alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva e quindi non si può procedere nei confronti del suddetto come meglio specificato nel separato provvedimento di archiviazione; per quanto riguarda la condotta del sig. Raffaele Minichino – conduttore della citata trasmissione e tesserato per la F.I.G.C. in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della A.S.D. BEPPE VIOLA, attualmente A.S.D. Castelfontana 2007, appare censurabile, posto che risulta dagli atti che egli: a) ha omesso qualsiasi attività idonea ad impedire che l’Auriemma in data 12.11.2006 formulasse ovvero proseguisse nella formulazione delle citate dichiarazioni lesive, tralasciando inoltre di procedere alle doverose rettifiche e/o smentite; b) nonostante l’impegno espressamente assunto davanti all’Ufficio Indagini non ha fornito la copia della registrazione della citata trasmissione televisiva del 12.11.2006. I citati addebiti, pertanto, costituiscono una evidente violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza imposti ai tesserati dell’art. 1 del CGS. Per quanto sopra, Visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S. HA DEFERITO Alla Commissione Disciplinare Commissione Territoriale presso Comitato Regionale Lazio LND 1) il sig. Raffaele Minichino, già Presidente della A.S.D. BEPPE VIOLA, attualmente A.S.D. CASTEL FONTANA 2007 ed attualmente Presidente dell’A.S.D. Rete Oro; 2) la A.S.D. BEPPE VIOLA, attualmente A.S.D. CASTEL FONTANA 2007; per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per quanto descritto nella parte motiva; la seconda della violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1 del C.G.S.) per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente all’epoca dei fatti. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 29 novembre 2007, alle ore 15.30. Per la Procura è presente l’Avv. Lorenzo GIUA. Per i deferiti è presente il Sig. Raffaele Minichino. Per la CASTEL FONTANA nessuno è presente, ma ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Minichino, che aveva già prodotto agli atti una ampia memoria difensiva, preliminarmente afferma di non aver ricevuto una specifica richiesta della cassetta della registrazione della trasmissione televisiva sportiva in onda su Rete Oro il 12.11.06 e anzi precisa di non aver mai ricevuto la formale richiesta via fax trasmessa dall’ufficio Indagini lo stesso giorno in cui era stato ascoltato dall’ufficio stesso e cioè il 12 giugno 2007. Precisa comunque di non aver titolo per poter richiedere personalmente la suddetta registrazione alla rete televisiva di cui sopra ma ritiene di poterla acquisire qualora pervenga a Rete Oro una richiesta formale da parte di questa Commissione o dal Procuratore Federale, in quanto ripetesi non era a conoscenza della precedente richiesta agli atti. A.D.R. “Contrariamente a quanto affermato a pag. 3 capoverso della memoria che ho prodotto agli atti, ricordo di aver invitato l’Auriemma ad assumersi la sua responsabilità per la gravità delle affermazioni che andava facendo in trasmissione in assenza dell’interlocutore”. La Procura conclude chiedendo l’inibizione di mesi 6 a carico del Sig. Minichino Raffaele e l’ammenda di Euro 1.000 a carico della Società CASTEL FONTANA. Rimette alla Commissione ogni decisione in merito all’acquisizione della cassetta de qua. La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi in Camera di Consiglio ed esaminata attentamente la documentazione acquisita e le risultanze istruttorie, ha ritienuto indispensabile, ai fini del decidere, l’acquisizione della registrazione della trasmissione televisiva “Sport in Oro”, condotta dal Sig. Raffaele Minichino, andata in onda sull’emittente televisiva Rete Oro in data 12 novembre 2006. Successivamente, quindi, è pervenuto alla Commissione un DVD contenente la registrazione dell’intera trasmissione che, conseguentemente, è stata visionata integralmente. Il programma televisivo è durato circa due ore, con la presenza di numerosi ospiti, tra cui il summenzionato Mario Auriemma. Lo stesso ha preso la parola in alcuni momenti della trasmissione, per pochi secondi, esprimendosi con battute salaci e folcloristiche. Effettivamente il Minichino ha avvertito gli ascoltatori, sin dall’inizio della trasmissione, che l’Auriemma era un personaggio particolare, che era solito “movimentare” le trasmissioni con sue affermazioni spesso azzardate. Effettivamente, nel corso dei suoi brevi interventi, l’Auriemma ha lanciato qualche “petardo”, ma, per la verità, in tono scherzoso e goliardico. In conclusione, riesaminata tutta la vicenda, questa Commissione all’unanimità ritiene che la condotta del deferito non solo non sia censurabile, ma anzi che il Minichino abbia condotto la trasmissione con misura e signorilità: comportamento questo purtroppo oramai spesso assente anche sulle reti nazionali. Proscioglie, pertanto, da ogni addebito il Sig. Raffaele Minichino e conseguentemente la A.S.D. CASTEL FONTANA 2007.
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