COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE NERONI LUCIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 28.2.2008 (GARA: SAN LORENZO – MAENZA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE NERONI LUCIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 28.2.2008 (GARA: SAN LORENZO – MAENZA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminatli gli atti ufficiali, considerato che il referto arbitrale è chiaro e preciso nell’attribuire al calciatore NERONI LUCIANO la condotta oltraggiosa posta in essere nei confronti del direttore di gara, consistente nell’attingere lo stesso con dell’acqua presente nella borraccia detenuta dallo stesso; ritenuto che il referto arbitrale costituisce piena prova dei fatti in esso riportati, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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