COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESAS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – LIBERTAS CENTOCELLE del 16.2.2008 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESAS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – LIBERTAS CENTOCELLE del 16.2.2008 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Dsiciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osservato che la reclamante pone in evidenza che la situazione dei servizi igienici messi a disposizione dalla squadra di casa era fatiscente fin dall’inizio; che l’arbitro prima dell’inizio della gara non aveva visionato lo stato dei locali assegnati alla Società Libertas Centocelle; che l’arbitro stesso scrive nel proprio rapporto che solo al termine della gara, su sollecitazione del dirigente locale si recava nello spogliatoio della squadra avversaria per verificare i danni subiti dal locale; questa Commissione Disciplinare Territoriale, constatato che l’arbitro non ha provveduto prima dell’avvio della gara a verificare lo stato dei locali assegnati alla Società LIBERTAS CENTOCELLE, per cui non si ha la certezza che i danni provocati siano ascrivibili alla squadra ospite; DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi revocando il provvedimento dell’ammenda di € 100,00 a carico della LIBERTAS CENTOCELLE. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it