COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ MARTA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIERINI MASSIMILIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ MARTA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIERINI MASSIMILIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società MARTA e del suo Presidente Sig. PIERINI MASSIMILIANO per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 14/2/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società MARTA. Il Presidente della Società deferita inviava contro deduzioni con le quali comunicava la sostanziale impossibilità per il Comune Marta a reperire un numero di tesserati adeguato data la carenza di materiale umano. Allegava altresì alle contro deduzioni prospetto delle nascite del Comune di Marta. E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per mesi due per il Presidente MASSIMILIANO PIERINI e l'ammenda di euro 3.500,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores 2007/2008 organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società MARTA l’ammenda di euro 2.000.
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