COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE TROIANO VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: TERRACINA – GAETA del 3.2.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE TROIANO VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: TERRACINA – GAETA del 3.2.2008 – Campionato di Eccellenza) La POL. GAETA ha presentato rituale ricorso, lamentando l’eccessiva e gravosa sanzione disciplinare comminata dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti del proprio allenatore TROIANO VINCENZO. Pone in evidenza la reclamante che il TROIANO si limatava a colpire esclusivamente l’allenatore della squadra avversaria, astenendosi invece da qualunque ulteriore atto di violenza nei confronti di chicchessia, men che meno ai danni di un calciatore locale. Quest’ultimo, al contrario, veniva aggredito da altre persone diverse dal TROIANO, così come inequivocabilmente comprovato dal filmato di una televisione privata, riprodotto su DVD che viene allegato al presente reclamo. Chiede quindi la POL. GAETA che il TROIANO venga giudicato solo per il primo gesto, peraltro meramente istintivo e privo ( a differenza del secondo) di qualunque conseguenza fisica per il tecnico della squadra di casa. Ed è in considerazione di ciò che la sanzione applicata nei confronti del proprio tecnico non può assimilarsi a quelle di cui all’art. 19 comma 4 del C.G.S. (condotta violenta più o meno grave nei confronti di altro tesserato). La ricorrente al riguardo cita una serie di sentenze, con le quali per episodi estremamente più gravi di quello in discussione, altri Organi di Giustizia Sportiva, hanno assunto provvedimenti disciplinari più miti. Anche in sede di audizione la reclamante, nella persona del proprio legale, ha ribadito quanto sopra e fornito ulteriore materiale fotografico in cui si evidenzia l’estraneità dei fatti addebitati al TROIANO, relativamente all’episodio in cui gli viene riconosciuta la responsabilità di aver colpito con un violento pugno al viso un calciatore locale. Ed è per tutto quanto sopra esposto che la POL. GAETA chiede la rivisitazione della sanzione adottata, graduandola secondo l’effettivo andamento di quanto accaduto a fine gara, tra il TROIANO e il tecnico locale. Questa Commissione ha esaminato con particolare attenzione il caso segnalato, avvalendosi di tutto il materiale messo a disposizione dalla Società reclamante, che è stato possibile esaminare in virtù dell’art. 35 C.G.S. che consente, limitatamente ai fatti di condotta violenta, come nel caso di specie, di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche di riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. E’ stato pertanto visionato il DVD dell’incontro in oggetto messo a disposizione, dall’esame del quale si è rilevato senza ombra di dubbio che al termine dell’incontro, mentre i calciatori delle due squadre abbandonavano velocemente il terreno di giuoco per l’abbondante pioggia che stava cadendo, al centro del campo i due tecnici inizialmente si salutavano, dopodichè il TROIANO colpiva con un pugno il tecnico della Società TERRACINA facendolo barcollare. A seguito di ciò diversi tesserati delle due squadre rientravano in campo e dalla visione del filmato stesso si nota che un calciatore non individuabile perché vestito con la tuta sociale, colpiva un altro calciatore, anch’egli vestito con la tuta sociale, ma non si rilevava altro episodio di violenza addebitabile al TROIANO. Appare quindi evidente a questa Commissione che in conseguenza di quanto sopra osservato, la sanzione disicplinare a carico del TROIANO vada adeguatamente ridimensionata, ma non nei termini della richiesta della reclamante in quanto il comportamento assunto nella circostanza dallo stesso è stato gravemenre scorretto, ingiustificato (partita senza particolari problemi) e contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, che sono essenzialmente richiesti ai tecnici i quali hanno tra l’altro, oltre compiti di natura tecnica, anche quelli di disciplinare la propria condotta morale e sportiva e quella dei calciatori in campo. Pertanto la Commissione non può accogliere integralmente la richiesta avanzata dalla reclamante di ridurre la sanzione del TROIANO a poche giornate di squalifica, ma comunque la stessa può adeguatamente essere ridimensionata in considerazione delle motivazioni soprariportate. Detto ciò, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi, riducendo la squalifica dell’allenatore TROIANO VINCENZO dal 31.12.2008 al 31.8.2008. La tassa reclamo si restituisce.
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