COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA E IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ROCCA ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U . N. 113 DEL 28.2.2008 (Gara: CENTRO GIANO – ATLETICO ACILIA del 24.2.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA E IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ROCCA ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U . N. 113 DEL 28.2.2008 (Gara: CENTRO GIANO – ATLETICO ACILIA del 24.2.2008 – Campionato II Categoria) La Società ATLETICO ACILIA propone appello avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo non ritenendole rispondenti alla verità dei fatti. Sostiene la reclamante che il proprio calciatore ROCCA ALESSIO, espulso per somma di ammonizioni, in qualità di capitano si avvicinava all’arbitro per chiedere la motivazione della sanzione della seconda ammonizione e, seppur con riconosciuta vena polemica, accettava la decisione e si allontanava dal terreno di giuoco, senza minimamente sfiorare l’arbitro. A conforto di quanto sopra la società ATLETICO ACILIA fa presente che il dirigente della squadra avversaria è disponibile ad un confronto per testimoniare a vantaggio del nostro tesserato. Per quanto riguarda l’ammenda di € 100, la ricorrente precisa che la propria squadra era totalmente priva di sostenitori al seguito e per tale motivo chiede oltre l’annullamento della predetta ammenda, la rivalutazione della sanzione comminata al calciatore ROCCA ALESSANDRO. Questa Commissione Disciplinare territoriale ha esaminati gli atti ufficiali in cui sono state riportati con dovizia di particolari i fatti contestati dalla reclamante. Il ROCCA, alla notifica del provvedimento della doppia ammonizione, continuava a protestare offendendo e minacciando l’arbitro, dopodichè poggiava le mani sul petto del direttore di gara spingendolo con forza, facendolo quasi cadere a terra. In merito al provvedimento pecuniario adottato nei confronti della ricorrente, l’arbitro, nel proprio referto evidenzia che soprattutto i sostenitori dell’ATLETICO ACILIA assumevano un atteggiamento aggressivo nei confronti dello stesso rivolgendogli altresì frasi offensive e gravemente minacciose. Premesso preliminarmente che in base alle norme regolamentari non sono consentite, in questa sede, prove testimoniali, l’Organo Giudicante entrato nel merito del reclamo, ritiene che le motivazioni esposte dalla ricorrente non appaiono in alcun modo condivisibli, in quanto in netto contrasto con quanto riporta l’arbitro nel proprio rapporto che, come detto più volte, in caso di contrasto è da considerarsi fonte unica e degna di prova. Considerato che le sanzioni irrogate appaiono del tutto congrue rispetto a quanto verificatosi nel corso dell’incontro oggetto del presente ricorso. Questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo si incamera.
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