COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VIDAM SEBASTIAN LIVIO E FINO AL 28.2.2009 A CARICO DELL’ALLENATORE LIBIANCHI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20SGS DEL 13.11.2008 (Gara: PALOCCO – TOR DE CENCI del 9.11.2008 – Giovanissimi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VIDAM SEBASTIAN LIVIO E FINO AL 28.2.2009 A CARICO DELL’ALLENATORE LIBIANCHI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20SGS DEL 13.11.2008 (Gara: PALOCCO – TOR DE CENCI del 9.11.2008 – Giovanissimi Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto già riportato nel reclamo originario, sottolinea che l’allenatore LIBIANCHI ROBERTO, una volta allontanato, ha dall’esterno rivolto si ingiurie all’arbitro ma non frasi di contenuto razzista. A tale riguardo allega una videocassetta dall’esame della quale risulterebbe l’infondatezza di quanto asserisce l’arbitro e che quindi scagionerebbe l’allenatore da quanto gli viene addebitato. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore VIDAM SEBASTIAN LIVIO, la reclamante pone in evidenza che il loro calciatore, per avere avuto la reazione che riporta l’arbitro nel proprio rapporto, è stato provocato da frasi razziste rivolte al suo indirizzo, essendo lo stesso di nazionalità romena. La Commissione Disciplinare, premesso preliminarmente che in questa sede non è ammesso visionare la cassetta audiovisiva, la cui possibilità esiste solo nei casi previsti dall’art. 35 del C.G.S. , dopo aver valutato con attenzione quanto sostiene l’A.S. TOR DE CENCI e quanto riferisce il direttore di gara, è dell’avviso che ci siano margini di accoglimento del presente reclamo per quanto attiene la squalifica al calciatore VIDAM che va ricondotta entro limiti di minore gravità. Il provvedimento disciplinare assunto a carico del LIBIANCHI può essere lievemente ridimensionato considerando che al di la del comportamento, certamente deprecabile, la sanzione attribuitagli può essere rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore VIDAM SEBASTIAN LIVIO da 5 a 3 gare e di ridurre la squalifica dell’allenatore LIBIANCHI ROBERTO dal 28.2.2009 al 31.1.2009. La tassa reclamo si restituisce.
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