COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANEPINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PORTA CRISTIAN E DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOC. CANEPINA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 6/11/08 ( Gara: Canepina – Com. Dilett. Foglianese del 2/11/08 – Campionato di PROM.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CANEPINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PORTA CRISTIAN E DELL'AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOC. CANEPINA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 6/11/08 ( Gara: Canepina – Com. Dilett. Foglianese del 2/11/08 - Campionato di PROM.) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; - ascoltata, come da richiesta, la Società interessata: Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, possono ritenersi parzialmente ammissibili. Che, in effetti, il comportamento del calciatore Porta va ricondotto ad una forma di protesta espressa in maniera veemente ed accesa, che, se pur accompagnata da un atteggiamento invasivo, non ha assunto alcun connotato di aggressività nei confronti dell'Arbitro. Che, per quanto concerne il comportamento dei sostenitori del Canepina, va rilevato che gli stessi, pur avendo rivolto dalle tribune, durante tutto l'arco dell'incontro, reiterati insulti e pesanti minacce all'Arbitro, non hanno compiuto in concreto alcun gesto che potesse mettere in pericolo la sua incolumità; e ciò, anche per quanto riguarda le due persone non in lista che, presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, hanno rivolto ripetute offese e minacce al Direttore di Gara; sicché la circostanza che le Forze dell'Ordine abbiano poi accompagnato Arbitro ed Assistenti alle proprie autovetture, deve considerarsi soltanto un atto di normale precauzione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PORTA CRISTIAN da cinque gare a quattro gare e l'ammenda a carico della Soc. CANEPINA da € 500,00 a € 300,00. La tassa di reclamo va restituita.
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