COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POLISPORTIVA SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 31 SGS DEL 6-11-2008 IN MERITO ALLA GARA VILLALBA OCRES MOCA – SAN PAOLO OSTIENSE DELL’11-10-2008 CAMPIONATO COPPA LAZIO ALLIEVI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POLISPORTIVA SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 31 SGS DEL 6-11-2008 IN MERITO ALLA GARA VILLALBA OCRES MOCA – SAN PAOLO OSTIENSE DELL’11-10-2008 CAMPIONATO COPPA LAZIO ALLIEVI La società San Paolo Ostiense ha impugnato la delibera adottata dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in oggetto con la quale, rilevata la irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Malavisi Andrea, veniva comminata la punizione sportiva della perdita della gara e le ulteriori sanzioni disciplinari a carico di società, calciatore e dirigente accompagnatore. La reclamante sostiene invece che il calciatore Malavisi che aveva partecipato alla gara del 4-10-2008 San Paolo Ostiense – Spes Artiglio in posizione irregolare, aveva scontato la sanzione di squalifica per una gara, residuo della precedente stagione, e la successiva squalifica, comminata con comunicato ufficiale del 16-10-2008 non era operativa l’11-10-2008. Il reclamo è fondato seppur con diversa motivazione. Infatti il calciatore Malavisi Andrea ebbe a conseguire la squalifica per una gara nella precedente stagione sportiva quando giocava nella squadra giovanissimi regionali della stessa società. Non essendo più in categoria giovanissimi nella attuale stagione sportiva, a mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra della nuova categoria di appartenenza, quindi il campionato allievi regionali. Risulta in atti che il calciatore Malavisi non abbia partecipato alla gara San Paolo Ostiense – Vigili Urbani del 5-10-2008 valevole per il campionato allievi regionali e quindi ha scontato la squalifica comminata con il C.U. 141 del 24-4-2008. Non appare quindi precipua la considerazione della società che il calciatore avrebbe scontato la squalifica nella gara del 4-10-2008 in quanto è evidente che un calciatore non sconta una squalifica disputando una gara, anche se sanzionata dal Giudice Sportivo con la punizione della perdita della gara, mentre è vero che la sua posizione, per le considerazioni sopra svolte, era perfettamente regolare l’11-10-2008 nella gara in questione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e ripristinando il risultato sul campo VILLALBA OCRES MOCA - SAN PAOLO OSTIENSE 0 - 5 Di annullare i provvedimenti relativi all’ammenda di € 100 a carico della Società S. PAOLO OSTIENSE e alle squalifiche a carico del calciatore MALAVISI ANDREA e del Dirigente accompagnatore TEMPERINI ALESSANDRO. La tassa reclamo va restituita.
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