COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20/12/2008 A CARICO DEL CALCIATORE BERNARDI ALESSANDRO E FINO AL 13/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE CASCHERA LUCA, NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOC. GIULIANELLO CALCIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 13/11/08 ( Gara: Giulianello – Piave del 9/11/08 – Campionato III° CAT. LT)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. GIULIANELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20/12/2008 A CARICO DEL CALCIATORE BERNARDI ALESSANDRO E FINO AL 13/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE CASCHERA LUCA, NONCHE' AVVERSO L'AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOC. GIULIANELLO CALCIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 13/11/08
( Gara: Giulianello – Piave del 9/11/08 - Campionato III° CAT. LT)
La Commissione Disciplinare;
- visto il reclamo in epigrafe;
- esaminati gli atti ufficiali;
- ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
il calciatore Bernardi ha effettivamente rivolto una espressione irriguardosa all'Arbitro, allorquando questi gli ha intimato di raccogliere il pallone da terra e portarglielo, ma non corrisponde a verità che il giocatore abbia successivamente rivolto dagli spogliatoi ingiurie e minacce al Direttore di gara.
Il calciatore Caschera, durante un'azione di gioco, correndo all'indietro per recuperare la posizione, si era scontrato con l'Arbitro, ma in maniera del tutto fortuita e non intenzionale;
è vero che i sostenitori del Giulianello dalle tribune hanno rivolto insulti a minacce all'Arbitro, e che alcuni di loro, i più esagitati, gli abbiano anche sputato, ma si esclude nella maniera più assoluta che al termine dell'incontro, fossero presenti davanti agli spogliatoi, persone armate di mazze, con atteggiamento minaccioso; i Carabinieri, giunti sul posto, non hanno infatti dovuto operare alcun intervento nei confronti dei tifosi, ma si sono limitati soltanto ad accompagnare l'Arbitro presso la propria autovettura.
Per tali motivi, la reclamante ha quindi invocato una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive.
Dall'esame del referto arbitrale, nel quale sono stati descritti in maniera dettagliata i comportamenti posti in essere sia dai giocatori che dai sostenitori della squadra locale, risulta che:
Il giocatore Bernardi, dopo essere stato espulso al termine del primo tempo per aver rivolto gravi e pesanti minacce all'Arbitro, rivolgeva a quest'ultimo ulteriori minacce ed offese, che reitera verso la fine del secondo tempo dagli spogliatoi, causando l'interruzione della gara per circa due minuti, e rendendo necessario l'intervento del Capitano, per allontanarlo.
Il giocatore Caschera, durante un'azione di gioco spingeva alle spalle l'Arbitro con entrambe le mani, in maniera energica, rivolgendogli nel contempo espressioni offensive e minacciose, che venivano reiterate dopo il provvedimento di espulsione, nonché al termine dell'incontro, mentre l'Arbitro si dirigeva verso la propria autovettura.
Per l'intera durata del secondo tempo i sostenitori del Giulianello rivolgevano insulti e minacce all'Arbitro, effettuando inoltre, al termine dell'incontro, un fitto lancio di pietre. di media grandezza, nonché indirizzando sputi contro l'Arbitro e contro i giocatori della squadra avversaria, senza colpire. Avendo notato che dinanzi all'uscita dell'impianto sportivo sostavano “200/300 sostenitori locali armati di mazze di ferro e di legno”, il Direttore di Gara richiedeva l'intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, lo accompagnavano alla propria autovettura, allontanando i presenti, che lo minacciavano verbalmente, e scortandolo poi “senza alcun problema” fino a Velletri.
Così ricostruiti i fatti, questa Commissione ritiene che le sanzioni da infliggere debbano essere determinate sulla base delle effettive e accertate responsabilità, e debbano essere inoltre rapportate alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo andranno quindi graduate e rimodulate come da dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, ridurre la squalifica del calciatore BERNARDI ALESSANDRO dal 20 dicembre 2008 al 5 dicembre 2008, quella del calciatore CASCHERA LUCA dal 31 maggio 2009 al 15 gennaio 2009, e l'ammenda a carico della Soc. GIULIANELLO da € 500,00 a € 300,00.
La tassa di reclamo va restituita.
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