COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DI PIETRANTONIO ANDREA (Tess. I TERZI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11 DEL 6.11.2008 (Gara: I TERZI – VALICO MENTANA del 2.11.2008 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DI PIETRANTONIO ANDREA (Tess. I TERZI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11 DEL 6.11.2008 (Gara: I TERZI – VALICO MENTANA del 2.11.2008 – Campionato III Categoria Roma) Il calciatore DI PIETRANTONIO ANDREA (Tess. I TERZI), nel riportarsi a quanto fatto presente nel reclamo, ha ribadito di non aver avuto alcun contatto fisico con l’arbitro, ma di aver solo tentato di impedire che lo stesso estraesse il cartellino rosso per l’espulsione. Precisa altresì di essersi allontanato immediatamente senza essere venuto a contatto con compagni ed avversari. Nel proprio referto l’arbitro rende noto che il calciatore DI PIETRANTONIO, espulso per avergli rivolto frase irriguardosa, mimava di colpirlo con un pugno e successivamente lo spintonava con il petto. Tanto premesso e ritenuto di ridimensionare lievemente la sanzione rapportandola alla reale consistenza dell’episodio nel corso del quale l’arbitro non subiva alcuna conseguenza fisica; DELIBERA di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore DI PIETRANTONIO ANDREA (I TERZI) e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al 31.1.2009. La tassa reclamo viene restituita.
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