COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TARABORELLI MAURO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 27.11.2008 (Gara: TREVI – BELLEGRA del 23.11.2008 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TARABORELLI MAURO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 27.11.2008 (Gara: TREVI – BELLEGRA del 23.11.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che quanto sostenuto dalla reclamante – semplici proteste del TARABORELLI a seguito dell’assegnazione di una rete alla squadra avversaria – è in aperto contrasto con il contenuto del referto arbitrale nel quale viene narrato che il predetto calciatore ha spinto il Direttore di gara durante un episodio di protesta. Tanto premesso, considerato che la sanzione inflitta al calciatore TARABORELLI è del tutto congrua all’infrazione di cui si è reso protagonista e, pertanto, sono infondate le doglianze della ricorrente. DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società TREVI e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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