COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2009 A CARICO DEL CALCAITORE PROIETTI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 20.11.2008 (Gara: ALBATROS – FOCENE del 16.11.2008 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2009 A CARICO DEL CALCAITORE PROIETTI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 20.11.2008 (Gara: ALBATROS – FOCENE del 16.11.2008 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società FOCENE tiene a precisare che il pallone era indirizzato dal calciatore PROIETTI MARCO, verso la zona dove si doveva riprendere il giuoco e che nella circostanza venivano colpiti sia un calciatore della società reclamante che un avversario, ma non l’arbitro della gara. Esclude la ricorrente qualsiasi premeditazione o volontà di arrecare danno all’arbitro da parte del nostro calciatore, in quanto il lancio del pallone era effettuato da una distanza di circa 30 metri, che rendeva praticamente impossibile la volontarietà del gesto. Sicuramente si è trattato di un gesto rabbioso avvenuto in un contesto senza ulteriori comportamenti e gesti offensivi nei confronti dell’arbitro stesso. Dagli atti ufficiali e dalle precisazioni fornite dall’arbitro a questa Commissione, emerge che il Presidente raccoglieva il pallone con le mani e da una distanza di circa 15-20 metri lo calciava con i piedi nella sua direzione non colpendolo per la pronta schivata. Da quanto sopra questa Commissione Disciplinare ritiene che il comportamento dia da configurarsi come un gesto di stizza o al massimo di una protesta, sia pure anomala. Detto ciò, si ritiene che le doglianze della reclamante siano parzialmente assumibili e che, pertanto, la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Conseguentemente, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatore PROIETTI MARCO al 31.12.2008. La tassa reclamo va restituita.
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