COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALENTANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DELL’ALLENATORE CICCONI LUIGI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 30/10/08 ( Gara: Valentano – Piano Scarano 1969 del 25/10/08 – Camp. GIOV. PROV. VT).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' VALENTANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DELL'ALLENATORE CICCONI LUIGI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 30/10/08 ( Gara: Valentano – Piano Scarano 1969 del 25/10/08 - Camp. GIOV. PROV. VT). La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante ha escluso nella maniera più assoluta che l'allenatore Cicconi abbia offeso l'Arbitro, chiudendo poi la porta del suo spogliatoi con violenza, e colpendolo di conseguenza con il battente sul piede; egli infatti aveva soltanto protestato nei confronti del Direttore di gara, sicché la sanzione doveva considerarsi del tutto sproporzionata. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine del primo tempo si era avvicinato all'allenatore Cicconi, che nel corso della gara aveva più volte protestato, e lo aveva invitato ad una maggiore calma; gli stessi si erano poi incamminati insieme verso gli spogliatoi. Dopo aver aperto la porta del suo spogliatoio, poiché il Ciccone continuava a protestare, lo aveva invitato ancora una volta a smettere, ma a quel punto l'Allenatore lo aveva mandato a quel paese, spingendo contestualmente la porta dello spogliatoio, sulla quale lo stesso Ciccone teneva appoggiata la mano. A seguito di tale gesto, la porta si era chiusa con forza, se pur trattenuta dall'Arbitro con il palmo della mano, ed il battente di metallo aveva colpito la punta del suo scarpino, provocandogli un dolore, che tuttavia non gli aveva impedito di arbitrare il secondo tempo della partita. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che quello del Cicconi era stato un gesto di stizza dettato dal nervosismo e che da parte dello stesso non c'era stata alcuna volontà di colpire l'Arbitro con la porta, e neppure alcun intento di violenza. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, il comportamento dell'Allenatore va quindi ricondotto nell'ambito di protesta insistente e reiterata, accompagnata da una espressione offensiva e culminata, da ultimo, in un gesto di insofferenza che, sebbene sia stato compiuto senza alcun intento di violenza, ha pur tuttavia messo in pericolo l'incolumità dell'Arbitro, che infatti, come precisato dallo stesso, ha subìto, a seguito dell'impatto tra la porta e la punta dello scarpino, una piccola ferita all'alluce del piede. Pur ribadendo l'intollerabilità di tale comportamento, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo andrà tuttavia rivisitata, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica dell'Allenatore CICCONI LUIGI dal 30 giugno 2011 al 30 gennaio 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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