COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. LA FENICE ARSOLI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE NEL COM. UFF. 11 DEL 6-11-2008 IN MERITO ALLA GARA MARANO EQUO – LA FENICE ARSOLI DEL 19-10-2008 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA RECLAMO DELLA A.S.D. LA FENICE ARSOLI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE NEL COM.UFF. 14 DEL 20-11-2008 IN MERITO ALLA GARA LA FENICE ARSOLI – CINETO ROMANO DEL 26-10-2008 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. LA FENICE ARSOLI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE NEL COM. UFF. 11 DEL 6-11-2008 IN MERITO ALLA GARA MARANO EQUO – LA FENICE ARSOLI DEL 19-10-2008 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA RECLAMO DELLA A.S.D. LA FENICE ARSOLI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE NEL COM.UFF. 14 DEL 20-11-2008 IN MERITO ALLA GARA LA FENICE ARSOLI – CINETO ROMANO DEL 26-10-2008 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA Preliminarmente la Commissione, nell’esaminare i due reclami in epigrafe, constatata la evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ne ha disposto la riunione. La vicenda origina dalla utilizzazione nelle gare Marano Equo – La Fenice Arsoli del 19-10-2008 e La Fenice Arsoli – Cineto Romano del 26-10-2008, valevoli per il campionato di 3^ categoria della provincia di Roma, dei calciatori Peruzzi Ugo e Schito Marco. I due calciatori risultavano squalificati per due gare con il comunicato ufficiale n. 180 del 15-5-2008 della delegazione provinciale di Roma e le predette sanzioni vennero comminate nell’ambito della gara della Coppa Provincia di Roma dell’11-5-2008 La Fenice Arsoli – Gaudaluperos. A seguito di reclamo delle società Marano Equo e Cineto Romano il Giudice Sportivo competente comminava alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica del dirigente accompagnatore Peruzzi Achille fino al 21-11-2008 (per la gara del 19-10-2008) e Chiti Romano fino al 5-12-2008 (per la gara del 26-10-2008) e l’ammenda di € 100,00 a carico della società. Rilevava il Giudice Sportivo che entrambi i calciatori avevano scontato solo una delle due giornate di squalifica comminate nella gara del 18-5-2008, contro la società Guadaluperos, relativa alla stessa stagione sportiva 2007 – 2008 ed avrebbero dunque dovuto scontare la seconda giornata di squalifica nella prima gara ufficiale della successiva stagione 2008- 2009 , appunto quella del 19-10-2008 contro il Marano Equo. In relazione alla gara del 26-10-2008 contro il Cineto Romano, il Giudice rilevava che, non avendo scontato la squalifica nella gara del 19-10-2008, la posizione irregolare perdurava anche in tale gara. Impugna con analoghe motivazioni le due delibere la società La Fenice Arsoli. Sostiene la reclamante che la competizione denominata Coppa Provincia di Roma deve considerarsi distinta dal Campionato e quindi le squalifiche irrogate in tale competizione debbono scontarsi, per il residuo, in gare della medesima competizione della stagione successiva. Tale convincimento ha ribadito la società, sentita in sede di diretta audizione dalla Commissione. L’assunto della reclamante è infondato. Infatti l’articolo 19 comma 11.1 del CGS prescrive che le sanzioni di squalifica irrogate ai calciatori in gare di campionato o di coppa Italia o coppa regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nei rispettivi campionati o competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa italia si considerano distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici della manifestazione. A mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS tale distinzione, e cioè quella tra competizioni di Coppa Italia organizzate da Leghe diverse, non si considera nel caso di residuo di squalifica, quando nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare la squalifica nella medesima competizione di Coppa Italia nella quale è stata inflitta. Infine, sempre a mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS. Le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione in cui sono state inflitte si scontano nella stagione o nelle stagioni successive. Orbene escludendo che la competizione, Coppa Provincia di Roma, possa essere assimilata in qualsiasi modo alla Coppa Italia od alla Coppa Regione Lazio, si deve concludere che, sia che possa essere considerata come una fase di play off o, più propriamente, come un torneo ufficiale, il residuo di squalifica debba essere scontato a partire dalla prima gara ufficiale di Campionato della stagione successiva e quindi appare conclamata la posizione irregolare dei due calciatori. Deve infine considerarsi che la misura delle sanzioni irrogate alla società non tiene conto della evidente continuazione nell’illecita utilizzazione dei calciatori e deve essere opportunamente lievemente ridotta, proprio in applicazione di tale principio generale di diritto, determinandosi un aggravamento della sanzione unitaria per l’irregolare utilizzazione di calciatori nella gara, che il Giudice di prime cure ha fissato in € 100,00, ma non una meccanica duplicazione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA In parziale accoglimento dei reclami in epigrafe, ridetermina nella complessiva entità di € 150,00 l’ammenda distintamente comminata alla società per € 200,00. Conferma nel resto integralmente le due impugnate decisioni. Le tasse reclamo vanno restituite.
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