COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEPORZIO CATONE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 50 DEL 27-11-2008 IN MERITO ALLA GARA LAPISEBA MOLESE – ATL. MONTEPORZIO CATONE DEL 2-11-2008 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEPORZIO CATONE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 50 DEL 27-11-2008 IN MERITO ALLA GARA LAPISEBA MOLESE – ATL. MONTEPORZIO CATONE DEL 2-11-2008 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA La vicenda origina dalla utilizzazione nella gara in epigrafe, valevoli per il campionato regionale di 2^ categoria, dei calciatori Verdone Marco e Giorgi Alessandro, questu’ultimo schierato come calciatore di riserva e non utilizzato. I due calciatori risultavano squalificati per due gare con il comunicato ufficiale n. 210 del 12-6-2008 della delegazione provinciale di Roma e le predette sanzioni vennero comminate nell’ambito di una gara della Coppa Provincia di Roma. A seguito di reclamo della società Lapiseba Molese il Giudice Sportivo competente comminava alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica del dirigente accompagnatore Di Gianni Domenico fino al 12-11-2008 e l’ammenda di € 100,00 a carico della società nonché una ulteriore giornata squalifica ad entrambi i calciatori. Rilevava il Giudice Sportivo che entrambi i calciatori non avevano scontato la giornata di squalifica comminata nella stessa stagione sportiva 2007 – 2008 ed l’avrebbero dunque dovuta scontare nella prima gara ufficiale della successiva stagione 2008- 2009 , ma risultavano sempre inseriti in distinta nelle gare del 5-10-2008 (Atl. Monteporzio – V. Gavignano), 12-10-2008 (Colle di Fuori – Atl. Monteporzio, 19-10-2008 (Audace Carchitti – Atl. Monteporzio) e 26-10-2008 (Atl. Monteporzio – Atl. Fumone). Impugna la delibera la società Atletico Monteporzio. Sostiene la reclamante che la competizione denominata Coppa Provincia di Roma deve considerarsi distinta dal Campionato e quindi le squalifiche irrogate in tale competizione debbono scontarsi, per il residuo, in gare della medesima competizione della stagione successiva. Aggiunge ch, poiché in tale competizione vengono azzerate le ammonizioni comminate in campionato e non vengono scontate le squalifiche comminate in campionato e, per reciprocità, le squalifiche comminate in Coppa Provincia di Roma non debbono essere scontate in campionato ma nelle gare della medesima competizione della stagione successiva. Tale convincimento ha ribadito la società, sentita in sede di diretta audizione dalla Commissione. L’assunto della reclamante è infondato. Infatti l’articolo 19 comma 11.1 del CGS prescrive che le sanzioni di squalifica irrogate ai calciatori in gare di campionato o di coppa Italia o coppa regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nei rispettivi campionati o competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa italia si considerano distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici della manifestazione. A mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS tale distinzione, e cioè quella tra competizioni di Coppa Italia organizzate da Leghe diverse, non si considera nel caso di residuo di squalifica, quando nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare la squalifica nella medesima competizione di Coppa Italia nella quale è stata inflitta. Infine, sempre a mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS. Le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione in cui sono state inflitte si scontano nella stagione o nelle stagioni successive. Orbene escludendo che la competizione, Coppa Provincia di Roma, possa essere assimilata in qualsiasi modo alla Coppa Italia od alla Coppa Regione Lazio, si deve concludere che, sia che possa essere considerata come una fase di play off o, più propriamente, come un torneo ufficiale, il residuo di squalifica debba essere scontato a partire dalla prima gara ufficiale di Campionato della stagione successiva e quindi appare conclamata la posizione irregolare dei due calciatori. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione delle posizioni irregolari dei calciatori Giorgi Alessandro e Verdone Marco nelle quattro gare del 5, 12, 19 e 26 ottobre 2008 indicate in narrativa. La tassa reclamo va incamerata.
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