COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PROSPETTIVE STEFANO LUCCI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 39 COMMI 1 E 2 DELLE NOIF ED ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PROSPETTIVE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PROSPETTIVE STEFANO LUCCI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 39 COMMI 1 E 2 DELLE NOIF ED ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PROSPETTIVE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. con nota n. 3388 del 19.12.2008 disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del Sig. LUCCI STEFANO – Vice Presidente della Soc. PROSPETTIVE e di quest’ultima per le infrazioni rispettivamente a questi ascritte. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. in data 28.2.2008, dopo aver accolto il reclamo del calciatore SCARAMUCCI LUCA, chiedeva l’intervento della Procura Federale, in quanto la firma del calciatore sulla richiesta di tesseramento per la Soc. PROSPETTIVE era stata considerata apocrifa. L’Organo requirente pone preliminarmente all’attenzione che il reclamo del calciatore è scaturito dalla circostanza che era venuto a conoscenza dell’esistenza del documento contraffatto, solo a seguito della richiesta di tesseramento in favore della Soc. CINQUINA CRAL CENTRALE DEL LATTE. Dagli accertamenti esperiti e dalle audizioni del suddetto calciatore, del presidente MICHETTI PAOLO, e dei due Vice Presidenti VENCO GAETANO e VERDELOCCO MASSIMO è emerso che la firma sia sul modulo di tesseramento sia del calciatore che del VERDELOCCO è apocrifa. Lo SCARAMUCCI, in sede di audizione, ha dichiarato di non conoscere personalmente né il Presidente MICHETTI, né i due Vice Presidenti, ma di conoscere solamente l’altro vice presidente LUCCI STEFANO, in quanto parente e, che gli aveva proposto nel dicembre 2006 di giocare per la sua squadra. Ascoltato dall’incaricato della Procura il LUCCI, ha ammesso la parentela con lo SCARAMUCCI e di avergli compilato la parte superiore del modulo di tesseramento consegnandolo poi, tramite terze persone, allo SCARAMUCCI, per la firma, e, successivamente, lo consegnava alla Segreteria per la definizione della pratica. Tale versione è stata, in successiva audizione, smentita dal calciatore che ha dichiarato in modo inequivocabile di non aver mai avuto nella sua disponibilità il foglio di tesseramento. Alla successiva audizione veniva nuovamente convocato il LUCCI il quale affermava che la sua assenza alla convocazione del giorno precedente non era affatto dovuta all’avere voluto evitare il faccia a faccia con lo SCARAMUCCI, considerato che lo incontrava quasi ogni settimana, e che per quanto riguardava la firma del VERDELOCCO MASSIMO sul foglio di tesseramento, questo era opera di una sua segretaria che, avuto il documento tra le mani, già firmato dal calciatore, aveva messo la firma del VERDELOCCO, chiedendo prima l’autorizzazione allo stesso. La Procura quindi riteneva sussistente la responsabilità della Società sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati per aver concorso alla falsificazione della richiesta di tesseramento del calciatore SCARAMUCCI LUCA. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, a cui partecipava il solo rappresentante della Procura, mentre risultavano assenti i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale nelle sue conclusioni, ribadendo l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedeva per il dirigente LUCCI STEFANO l’inibizione per mesi sei e l’ammenda di Euro 1.000 per la Soc. PROSPETTIVE. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. Infatti l’irregolarità del tesseramento del calciatore SCARAMUCCI LUCA, da parte del dirigente LUCCI STEFANO, appare evidente dai documenti acquisiti in atti, in quanto emerge in modo chiaro ed inequivocabile la falsificazione della firma del calciatore, che quella del Vice Presidente della Società Sportiva MASSIMO VERDELOCCO, e che tali fatti, meritano la più assoluta riprovazione. Adeguata appare quindi la sanzione richiesta per il dirigente LUCCI STEFANO, mentre l’ammenda può essere ridotta, entro limiti sopportabili, per una società partecipante ad un Campionato Provinciale di Terza Categoria. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di inibire il dirigente della Soc. PROSPETTIVE LUCCI STEFANO per 6 mesi e di comminare l’ammenda di Euro 500,00 alla Soc. PROSPETTIVE. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi da parte dei competenti Uffici.
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