COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO GUERRA, DELLA SOCIETA’ A.S. NUOVA ITRI DEL SUO PRESIDENTE IALONGO VINCENZO E DEL DIRIGENTE ONELLI STAMEGNA GRAZIANO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO GUERRA, DELLA SOCIETA’ A.S. NUOVA ITRI DEL SUO PRESIDENTE IALONGO VINCENZO E DEL DIRIGENTE ONELLI STAMEGNA GRAZIANO La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Antonio Guerra,già irregolarmente tesserato con la società Nuova Itri ed attualmente svincolato,della società Nuova Itri, del presidente Vincenzo Ialongo e del dirigente Graziano Onelli Stamegna per violazione, il calciatore ed il presidente, dell’articolo 10 comma 2 CGS in relazione all’art. 40 comma 4 delle NOIF oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1 del CGS, la società per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 delle NOIF e 10 comma 2 C.G.S.. Nell’atto del 18-12-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Guerra ad una gara del campionato Juniores Provinciale provincia di Latina, Marina Club – Nuova itri del 17-11-2007, senza essere tesserato con la società Nuova itri che l’aveva schierato in campo. La predetta società, invero, aveva depositato il 12-11-2007 la richiesta di trasferimento per il calciatore Guerra dalla A.C.D. Virtus Lenola 88 ma all’atto della meccanizzazione il calciatore risultava svincolato dalla società Nuova Gaeta per termine del tesseramento giovani annuale dall’1-7-2007 e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società con nota inviata l’8-1-2008 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore, del presidente e del dirigente che aveva sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione del calciatore. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale ed il Presidente Ialongo, mentre risultavano assenti gli altri deferiti che non avevano fatto pervenire controdeduzioni nei termini assegnati. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per un mese, per il presidente la inibizione per tre mesi, per il dirigente la inibizione per due mesi e per la società la penalizzazione di un punto in classifica ed € 200,00 di ammenda. Il Presidente Ialongo depositava documentazione a riprova dell’assoluta buonafede della società da lui rappresentata ed in particolare copia dell’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF rilasciato dal Virtus Lenola 88 al calciatore. Affermava altresì che il prefato calciatore Guerra aveva partecipato ad alcune gare del campionato di 2^ categoria, all’inizio della stagione 2007-2008 con la stessa Virtus Lenola 88. Protestava quindi l’assoluta non colpevolezza di tutti i deferiti in quanto sia la società Nuova itri che il calciatore che, naturalmente, i dirigenti erano stati ingannati dalla documentazione, lista di trasferimento ed accordo di svincolo, fornita dalla Virtus Lenola 88 e dal fatto che il calciatore avesse disputato gare con la medesima società. A tal proposito il rappresentante della Procura Federale invitava la Commissione a valutare l’opportunità di trasmettere gli atti alla Procura per procedere ad accertamenti sulle circostanze oggi dedotte dal Presidente Ialongo e sui documenti prodotti. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società deferita tramite una lista di trasferimento, come ritualmente chiesto, in quanto non risultava tesserato con la società cedente Ne consegue la responsabilità del calciatore,del presidente che sottoscrive la richiesta di tesseramento ed è responsabile della regolare effettuazione delle formalità presupposte e conseguenti, dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Ciò non di meno appare evidente come la responsabilità dei deferiti debba essere grandemente attenuata e quasi esclusa dal comportamento della consorella Virtus Lenola 88 che ha rilasciato sia la lista di trasferimento, sia copia dell’accordo di svincolo intervenuto con il calciatore, senza aver mai regolarmente acquisito la titolarità del tesseramento del medesimo. Di fronte a tali documenti chiunque sarebbe stato tratto in inganno e spinto ad omettere quegli accertamenti sulla posizione del calciatore necessari per procedere al tesseramento ed utilizzare il calciatore prima dell’inserimento nel tabulato della società richiedente. Ancora una volta, di fronte a situazioni limite come questa, si ribadisce invece la necessità di operare i controlli necessari presso gli Organi Federali deputati, unici in grado di rassicurare sulla effettiva posizione del calciatore di cui si richiede il tesseramento. Non può quindi condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, ben prima che fosse pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e dei dirigenti accompagnatori alla straordinarietà del caso, rimettendo altresì gli atti alla Procura Federale per valutare sia il comportamento della società Virtus Lenola 88 che ha fornito alla consorella Nuova Itri sia la lista di trasferimento sia copia dell’accordo di svincolo assolutamente inattendibili, sia in relazione alle affermazioni del presidente Ialongo che ha affermato che il medesimo calciatore avrebbe disputato delle gare del campionato di seconda categoria, stagione 2007-2008, con la stessa società Virtus Lenola 88 senza averne titolo. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilita’ di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore GUERRA ANTONIO l’ammonizione con diffida, al Presidente IALONGO VINCENZO ed al dirigente ONELLI STAMEGNA GRAZIANO la inibizione per giorni sette ed alla Societa’ NUOVA ITRI l’ammenda di € 100,00 di trasmettere gli atti alla Procura Federale per valutare la posizione della Societa’ A.S. VIRTUS LENOLA 88 per le motivazioni in premessa. Si comunichi agli interessati. Le sanzioni comminate decorrono dalla data del ricevimento della comunicazione.
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