COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 6.2.2009 (Gara: OLIMPIA – MONTEFIASCONE del 24.1.2009 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 6.2.2009
(Gara: OLIMPIA – MONTEFIASCONE del 24.1.2009 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo con il quale la Società MONTEFIASCONE CALCIO impugna la decisione assunta dal competente Giudice Sportivo, con la quale le viene inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, non riconoscendole l’istituto della causa di forza maggiore, per non aver potuto raggiungere la località di Roma per l’incontro oggetto del presente ricorso.
A tale riguardo, questa Commissione Disciplinare vuole preliminarmente porre all’attenzione che, in relazione ai frequenti casi di richiesta da parte delle Società di tale istituto, si è resa conto che le situazioni prospettate debbano essere valutate analiticamente, in modo che emerga chiaramente l’impossibilità assoluta di presentarsi in tempo utile per la disputa di una gara e che quindi solo la verifica di documentazione probante consenta a questo Organo di Giustizia Sportiva di valutare l’esistenza o meno del grave impedimento.
Detto ciò si è passati ad esaminare il caso denunciato dalla Società MONTEFIASCONE CALCIO, la quale nel momento in cui alle ore 16.30 circa in zona Caprinica il pullman che trasportava gli atleti si è bloccato per un guasto al motore, si è immediatamente attivata comunicando l’inconveniente all’Ufficio Organizzazione gare del Comitato Regionale ed al Dirigente della squadra avversaria comunicando loro che si poteva verificare l’ipotesi di non raggiungere in tempo utile la sede di gara.
Dopodiché la ricorrente si rivolgeva all’ Autoservizio Gastoni SRL di Vetralla, ditta operante nella zona di Capranica, per avere a disposizione un pullman, ma tale richiesta non aveva esito favorevole.
Continuava la ricerca presso la Ditta Maggiore della zona per l’autonoleggio di macchine, ma a disposizione risultava una sola macchina.
Veniva quindi richiesta l’assistenza tecnica al soccorso stradale della Ditta F.lli Fanali di Montefiascone, la quale raggiungeva Caprinica alle ore 17.30 ed individuato il guasto, l’perazione si chiudeva alle ore 19.30, abbondantemente oltre l’ora utile di inizio incontro, delle ore 18.45, considerato il regolamentare tempo di attesa.
Si è quindi passati a valutare attentamente i documenti prodotti che evidenziano quanto sopra descritto, e ragionevolmente ritiene questa Commissione Disciplinare che la Società MONTEFIASCONE CALCIO ha posto in essere ogni comportamento possibile per eliminare l’inconveniente e quindi è da ritenersi esente da colpe e responsabilità imputabili alla Società reclamante.
Conseguentemente
DELIBERA
Di accogliere il ricorso presentato dalla MONTEFIASCONE CALCIO, annullando la decisione di cui al C.U. n. 71 del 24.1.2009.
Si da mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti necessari per il recupero dell’incontro in oggetto.
La tassa reclamo si restituisce.
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